Una tantum lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA: scadenza domande al 30 aprile 2023

Il decreto Aiuti aveva definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Andiamo ad esaminare le istruzioni recentemente dettate dall’INPS al fine della richiesta di tale indennità.

Una tantum lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA: di cosa si tratta

una tantum lavoratori autonomiL’Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza Partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), consiste in un importo pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ovvero di 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Requisiti per poter accedere al beneficio

I richiedenti per poter accedere al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere già iscritto alla Gestione Separata ed essere già in attività alla data del 18/5/2022 (data di entrata in vigore del D.L. n.50/2022);
     
  2. aver effettuato entro la data del 18/5/2022 almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
     
  3. non essere titolari di pensione;
     
  4. non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
     
  5. avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 o a 20.000 euro per l’anno 2021 (nel primo caso si ha diritto a 200 euro mentre nel secondo a 350 euro di indennità).

Nota: l’indennità potrà essere corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta, non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere considerata ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS

 

La presentazione della domanda

I lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

Nota: anche se il 30 aprile 2023 cade di domenica non è al momento chiaro se sia possibile presentare la domanda al 2 maggio 2023 e pertanto si consiglia di rispettare la scadenza originale.

 

Per poter presentare la domanda occorre accedere al link https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/home ed essere in possesso delle seguenti credenziali:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) ovvero presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità di:

  • essere lavoratore autonomo/libero professionista;
     
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
     
  • non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
     
  • di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro ovvero, se del caso, di euro 20.000;
     
  • essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
     
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Nota: dopo aver presentato la domanda sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema ovvero consultare lo stato di lavorazione della richiesta.

 

Fonte: Circolare INPS n. 30 del 16 marzo 2023.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e pensionati: novità del decreto Aiuti-ter

 

A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 17 aprile 2023