È questo, in sostanza, il pensiero espresso recentemente dalla Corte di Cassazione.
Senza inventario Accertamento induttivo: il caso di Cassazione
Il caso di specie investe una Snc, esercente attività di bar gelateria, nei confronti della quale l’Ufficio aveva emesso, in presenza della irregolare tenuta delle scritture di magazzino, degli avvisi di accertamento fondati sulla determinazione induttiva dei ricavi.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza di prime cure, ha rilevato che:
“nell’atto impositivo si faceva espresso riferimento alla inattendibilità delle scritture contabili, attesa in gravi irregolarità riscontrate nella tenuta dell'inventario di magazzino ex articolo 15 dpr n. 600/73, che legittimava l’applicazione del metodo induttivo puro”
e che l’Ufficio:
“risulta di essersi avvalso del metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 che richiede prove logiche dotate dei requisiti di precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.: poiché l’avviso di accertamento risulta fondato, per i maggiori ricavi accertati, sulle desumibili caratteristiche e sulle condizioni della specifica attività oggetto di verifica, ritenute attendibili anche in considerazione dei modesti ed inverosimili utili dichiarati dalla società negli anni precedenti e successivi a quello in esame”.
Inoltre, in sede di appello è stato rilevato che:
“i primi giudici hanno erroneamente escluso efficacia probatoria alla determinazione del maggior reddito mediante applicazione della percentuale di ricarico sulle merci vendute, senza prendere alcuna considerazione la metodologia in concreto adottata dall'Ufficio, atteso che la sproporzione tra i costi relativi agli acquisti dei beni strumentali, pezzi di rivendita dei prodotti finiti legittimava pienamente la prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. del maggior reddito, indipendentemente dalla regolarità formale delle scritture contabili”,
derivando da ciò che:
“la determinazione prudenziale della percentuale di ricarico sulla merce vendute … confermava la correttezza del metodo di accertamento seguito dai verbalizzanti e compiutamente descritto nella motivazione dell'avviso di accertamento”.
Per la Corte di Cassazione, investita dal ricorso di parte:
“a) l’accertamento induttivo era legittimato in relazione all’omessa tenuta dell’inventario di magazzino ex art. 15 d.P.