In caso di contestazione di operazioni inesistenti l’ufficio deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione di imposta ossia che il contribuente fosse a conoscenza della sostanziale inesistenza del contraente.
Provato ciò, sul contribuente grava la prova contraria di avere usato la massima diligenza richiesta ad un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
E’ quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio.
Operazioni inesistenti: la normativa
In tema di operazioni inesistenti occorre ricordare che il legislatore ha introdotto un nuovo onere probatorio (cfr. art. 6 D.Lgs n. 130/2022) introducendo il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs n. 546/92 il quale stabilisce che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente.
Il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare.
Si parla di fatture oggettivamente inesistenti quando si fattura una determinata operazione, ma in realtà ne è stata effettuata un’altra, ovvero non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.
In tema di Iva l’art. 21 del Dpr 633/72 stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La definizione di fattura emessa per operazioni inesistenti (ad es., ricevute, parcelle, conti, contratti, note di trasporto) è contenuta nell’art. 1, lett. a), D.Lgs n. 74/2000 secondo cui per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fattur