Gli (in)adeguati assetti organizzativi sono una mina vagante per le società! Attenzione: pericolo!

Gli adeguati assetti organizzativi previsti dalla normativa sulla crisi d’impresa vanno segnalati in bilancio?
Proviamo a vedere quali sono i pro e i contro dell’inserimento di questa indicazione in bilancio e nota integrativa.

adeguati assetti organizzativiSi sente spesso parlare di “adeguati assetti organizzativi” nell’ambito delle società; ciò, nonostante si tratti di un concetto abbastanza datato, introdotto dal D. Lgs. 14/2019 nel secondo comma dell’articolo 2086 del Codice Civile.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Le imprese purtroppo non sono molto propense a monitorare ed aggiornare, dopo averli istituiti, gli assetti organizzativi della propria azienda.

Si aggiunga che spesso essi non sono sufficientemente curati neanche dal consulente dell’imprenditore.

Eppure, come si è letto sopra, l’articolo 2086 c.c. ha previsto delle regole di programmazione e controllo interno al fine di un “report” (interno) periodico.

 

Gli adeguati assetti organizzativi vanno segnalati in bilancio?

La domanda che ci si è posta è se l’amministratore abbia un obbligo di dare notizia nel bilancio/nota integrativa circa la situazione della organizzazione della propria azienda.

 

La risposta è (parzialmente) diversa a seconda dei casi.

Non c’è dubbio che nel caso in cui gli assetti organizzativi non siano soddisfacenti, per i fini tutelati dalla norma, l’amministratore abbia un preciso obbligo di comunicarlo, nel bilancio di esercizio.

Nel caso in cui invece gli assetti siano soddisfacenti, nessuna informazione va obbligatoriamente data nel bilancio. Occorre tuttavia trattare con le pinze tale affermazione, in quanto la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi va di pari passo con le valutazioni – esse sì, obbligatorie in bilancio – sulla continuità aziendale. Occorre in altre parole fare attenzione a non contraddirsi, addirittura nello stesso documento.

Continuità aziendale e adeguati assetti organizzativi sono, per certi versi, due facce della stessa medaglia – approfondisci qui le attuali prospettive di continutà aziendale.

Ad ogni modo, occorre tenere bene a mente che, come nella vita, anche nel bilancio vale il brocardo scripta manent: non inserire alcuna informazione equivale a dire che l’amministratore non ha ritenuto opportuno segnalare alcunché.

Ciò, in caso di problemi futuri, lo espone sicuramente a conseguenze.

In altre parole, la mancata informazione è comunque una informazione.

In questo filone si collocano alcune sentenze di Tribunali (Corte d’Appello di Venezia del 29/11/2022, Tribunale di Cagliari del 19/1/2022, Tribunale di Roma 24/9/2020, Tribunale di Milano 18/10/2019) che sottolineano il valore di tali dati.

L’amministratore che non struttura la società con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili integra una grave irregolarità gestoria che può costituire oggetto di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

 

NDR: segnaliamo due ottimi interventi del Dott. Michele Bana sull’argomento:
Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese 
Squilibri di bilancio e indici di previsione della crisi aziendale

e la pagina di CommercialistaTelematico dedicata a queste problematiche: Crisi di impresa e insolvenza

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 28 Aprile 2023

 

Corso registrato il 30/03/2023, ore 15.00-18.00. Registrazione non accreditata.

Relatore Bana Michele

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