Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese

L’art. 2086 del codice civile stabilisce che ogni imprenditore collettivo, indipendentemente dalla propria forma giuridica e dalla dimensione, è obbligato ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché ad attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il concetto di adeguato assetto per l’imprenditore collettivo

indici crisi obblighi impreseTale dovere è stato recentemente ribadito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, secondo cui l’imprenditore collettivo – ad esempio, la società di capitali, così come quella di persone, o il consorzio con attività esterna – deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 codice civile, ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Gli adempimenti a carico dell’imprenditore individuale sono, invece, definiti dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 15 luglio 2022, che richiede l’adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

 

La rilevazione tempestiva dello stato di crisi

Sotto il profilo operativo, tutti gli imprenditori (collettivi o individuali) sono, dunque, accomunati dall’obbligo di organizzarsi in modo da essere in grado di rilevare tempestivamente la crisi.

Quest’ultima è puntualmente definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, come:

“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Tale circostanza potrebbe, pertanto, essere individuata mediante l’impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR: ciò presuppone, quindi, l’implementazione di un adeguato sistema di pianificazione, da cui consegua l’elaborazione e l’aggiornamento di un efficace documento previsionale con ottica finanziaria, che potrebbe essere il budget di tesoreria– che presuppone la stima di ricavi, costi, tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti – o il rendiconto finanziario oppure, per le micro e piccole imprese il conto economico a 12 mesi.

I suddetti principi trovano un ulteriore conferma nell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, a norma del quale – al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi – le misure richieste all’imprenditore individuale (comma 1) e gli adeguati delle società (comma 2) devono consentire, tra l’altro, di:

  • individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
     
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi, e rilevare i segnali di cui al comma 4.

 

I debiti da tenere sotto controllo

Questi ultimi riguardano l’esistenza di:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
     
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
     
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
     
  • una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, nei confronti di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail oppure Agente della Riscossione.

Sotto quest’ultimo profilo, tali creditori pubblici qualificati devono segnalare all’imprenditore – e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale in caso di organo collegiale – a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

  • per I’INPS:

    il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’ammontare di euro 5.000);
     

  • per l’INAIL:

    l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
     

  • per l’Agenzia delle Entrate:

    l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all’importo di euro 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente.
    La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
     

  • per l’Agente della Riscossione:

    l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000.

Le segnalazioni di tali creditori pubblici qualificati contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), se ne ricorrono i presupposti.

 

Gli obblighi del collegio sindacale e del revisore

Gli obblighi di segnalazione investono anche l’eventuale organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), tenuto a comunicare, in forma scritta, agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata, consistenti in squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza.

La segnalazione deve essere motivata, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese (art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019).

In tale contesto, è altresì attribuito un importante ruolo alle banche e agli altri intermediari finanziari del Testo Unico Bancario, che – nel momento in cui comunicano all’impresa cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti – ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019).

 

La nuova normativa in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese richiede una maggior attenzione alla gestione e analisi dei dati contabili e finanziari.

Le imprese dovranno dotarsi o implementare le soluzioni software necessarie ad ottemperare ia nuovi obblighi legislativi.

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A cura di Michele Bana

Lunedì 24 ottobre 2022

 

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Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese

in collaborazione con

Relatore: Michele Bana
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Il corso affronta le novità recentemente introdotte dal D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, che impongono alle società e agli imprenditori individuali di dotarsi di un sistema aziendale in grado di rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e la perdita di continuità aziendale. Sono, pertanto, individuati i principali indicatori di riferimento coerenti con la volontà del legislatore, in particolare quelli di sostenibilità dei debiti.

Sono, inoltre, trattati i doveri di segnalazione posti in capo a sindaci, banche e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agente della Riscossione), e i possibili rimedi tempestivi adottabili da amministratori e imprenditori, al fine di evitare o limitare eventuali profili di responsabilità

Corso registrato l’11/10/2022.

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