Il collaboratore/sostituito che ha erroneamente applicato il regime forfetario dichiarando al committente, cioè al sostituto di imposta, di aver diritto a ricevere il compenso pieno senza applicazione di ritenute, è responsabile non solo di errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’IVA, ma anche delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in riferimento alla mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, se effettivamente il sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non era in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti, tra l’altro, dallo stesso attestati con una specifica dichiarazione per applicare il regime in parola, lo stesso può ritenersi non responsabile delle ”violazioni” di omesso o tardivo versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.
Il caso di Fisco: collaboratore in regime forfetario che fattura senza IVA né ritenute
La società istante in qualità di sostituto di imposta fa presente che nella sua attività si avvale delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo.
Il collaboratore in questione ha dichiarato, sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. n. 190/2014 e ss.mm.ii.
Conseguentemente le prestazioni da questo rese dal 2021 fino ad ottobre 2022 sono state fatturate dal medesimo senza esposizione dell’IVA e le ha liquidate senza applicazione della ritenuta d’acconto.
A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento del plafond di euro 65.000 annuo di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2021; successivamente, lo stesso ha emesso:
- per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l’IVA nel 2022 (ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972);
- per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto).
Il soggetto istante chiede, nella sua funzione di sostituto d’imposta, “quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022”.
Il regime forfetario: le novità dalla legge di Bilancio 2023
La legge di Bilancio 2023, veicolata nella legge 197/2022, all’articolo 1, comma 54, innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste.
La disposizi