Produzione di nuovi documenti in sede di appello

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 29 marzo 2023

Nel processo tributario, la disposizione in base alla quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova, ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari.

La Corte di Cassazione ha chiarito un rilevante aspetto processuale, in tema di produzione di nuovi documenti in sede di appello.

 

Il caso avviso di accertamento per operazioni inesistenti

nuovi documenti in appelloNel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale elevava il reddito dello stesso in relazione all'utilizzo di fatture emesse da una ditta individuale, ritenute inerenti ad operazioni inesistenti.

Il ricorrente proponeva ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accoglieva, ritenendo sfornito di prova l'assunto secondo cui le operazioni oggetto di fatturazione fossero inesistenti.

La Commissione Tributaria Regionale, sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta, in tale sede, dall'appellante Agenzia, riformava poi la sentenza di primo grado.

Il ricorrente proponeva infine ricorso in cassazione, denunciando, per quanto di interesse, la violazione o falsa applicazione del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58, art. 2697, codice civile e artt. 24 e 11, Costituzione, e lamentando che la Commissione Tributaria Regional