Errata applicazione regime forfetario: il sostituto d’imposta non è responsabile

di Fabio Balestra

Pubblicato il 22 marzo 2023

L'Agenzia delle entrate interviene per chiarire quali responsabilità esistono e quali sono le modalità di correzione da adottare nel caso di mancata applicazione di IVA e soprattutto di ritenute da parte del contribuente che ha emesso per errore fatture in regime di favore pur non avendone i requisiti.

Cenni al regime forfetario

errata applicazione regime forfetarioLa Legge n. 190/2014 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime forfettario, destinato agli operatori economici di minori dimensioni.

Tale regime agevolativo rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dal legislatore e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

In particolare, gli operatori interessati già in attività sono individuati in coloro che hanno conseguito ricavi, ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (per effetto dell’innalzamento voluto dalla L. n. 197/2022).

La Legge n. 190/2014 all’articolo 1 commi da a 54 a 89, afferma che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se:

  • nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 euro (innalzato a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023);
     
  • non esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
     
  • nell’anno precedente non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro;
     
  • non partecipino contemporaneamente ad associazioni, società di persone, imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR o non controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
     
  • nell’anno precedente non abbiano sost