Emendabilità della dichiarazione in caso di obiettiva incertezza

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 20 marzo 2023

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile mediante dichiarazione integrativa, anche qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2931 del 31/1/2023, ha affermato alcuni rilevanti principi in tema di rapporto fra emendabilità della dichiarazione e obiettiva incertezza.

 

Il caso di tribunale

emendabilità dichiarazione redditiNel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento Ires, con il quale disconosceva la fruizione dell’agevolazione, invocata mediante dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambientale), in relazione alla realizzazione di impianti idroelettrici.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale riteneva, tra l’altro, non intempestiva la dichiarazione integrativa.

I giudici di primo grado accoglievano quindi il ricorso e riconoscevano il diritto della società a fruire dell’agevolazione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva che il principio della emendabilità della dichiarazione senza rispetto di un limite temporale, già espresso dalla Corte di Cassazione, si applicasse comunque solo in relazione ad errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, non risultando invece a tal fine idonea un’omissione consapevole dettata da scelte di opportunità, come avvenuto nel caso di specie in cui la contribuente non aveva ritenuto di avvalersi dell’agevolazione per proprie