Rottamazione quater: rapporti con i carichi affidati dalle casse o enti previdenziali

Vediamo come la rottamazione quater prevista dalla tregua fiscale 2023 si incrocia con eventuali debiti verso le casse previdenziali private dei liberi professionisti.
In questi casi le valutazioni da fare, se l’ente aderisce alla rottamazione, sono più complesse per i profili previdenziali connessi.

Possono aderire alla rottamazione dei debiti contributivi solo i liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali che hanno deciso di aderire alla sanatoria in commento.

 

Rottamazione quater: ambito di applicazione

rottamazione quater casse previdenzialiLa Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto un’articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria “tregua fiscale” ad ampio raggio.

Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, tra le quali vi è la “Definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente della riscossione”, la cd. rottamazione quater.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere:

  • le sanzioni;
     
  • gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973;
     
  • le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale);
     
  • nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 231).

Ne consegue che sono da corrispondere le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Più nel dettaglio, l’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede una nuova definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione ed anche se ricompresi in precedenti rottamazioni di cui si è determinata l’inefficacia[1].

Inoltre, come disposto dal comma 251 dell’art 1 cit., la rottamazione quater riguarda, altresì, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, purché l’ente, entro il 31 gennaio 2023:

  • abbia adottato uno specifico provvedimento e, sempre entro la stessa data, lo abbia trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
     
  • lo abbia pubblicato sul proprio sito internet.

Ai sensi del comma 245 dell’art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un’istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Come previsto dal comma 247 dell’art. 1 cit., la rottamazione quater riguarda anche le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), ma in tal caso la sanatoria si applica limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio, conseguendone che si è comunque tenuti al pagamento della sanzione.

Infine, il successivo comma 248 prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Di converso, non rientrano nel beneficio della rottamazione quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
     
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
     
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
     
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023 con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.

Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Inoltre, sempre entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste, l’eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ne consegue che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ai sensi del comma 240 dell’art. 1 cit.:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
     
  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
     
  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
     
  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
     
  5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
     
  6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
     
  7. si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
    Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, ha inteso rammentare che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.
    In caso di mancato ovvero di in tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
    A questo fine, è previsto che l’agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate (comma 240, lett. g).

Ad ogni modo, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Inoltre, ai sensi del comma 238 dell’art.1 cit., ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

Tuttavia, come previsto dal comma 239 dell’art. 1 cit., le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Anche con questa quarta edizione della rottamazione dei ruoli, è stato confermato che la sanatoria si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.

Il comma 232 dell’art. 1 cit., prevede, infatti, che il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate:

  • la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
     
  • e le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Tuttavia, il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 % annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Come previsto dal comma 244 dell’art. 1 cit., in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, riprendono anche a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023:

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione.

Ciò in quanto non si rinvengono, nei commi 231 e seguenti, previsioni analoghe a quelle che, nell’ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (cfr. al riguardo, l’articolo 6, comma 4, del d.l. n. 193 del 2016, l’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 148 del 2017 e l’articolo 3, comma 14, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018 per le precedenti “rottamazioni” e l’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – per il “saldo e stralcio” ivi previsto).”

Inoltre, relativamente agli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione, è stato previsto che:

  • a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto (comma 240, lett. b);
     
  • alla data del 31 luglio 2023, termine di pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione del predetto comma 240, lett. b), le dilazioni sospese sono automaticamente revocate.

Ed infine, ai sensi del comma 243 dell’art. 1 cit., limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

  1. alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
     
  2. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Rapporti con i carichi affidati dalle Casse/Enti previdenziali

Individuato l’ambito di applicazione generale della sanatoria in commento, occorre adesso porre in rilievo che, come disposto dal comma 251 dell’art 1 cit., la rottamazione quater riguarda potenzialmente anche i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali all’Ader, purché l’ente in questione, entro il 31 gennaio 2023:

  • abbia adottato uno specifico provvedimento e, sempre entro la stessa data, lo abbia trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
     
  • e lo abbia pubblicato sul proprio sito internet.

In altri termini, potranno aderire alla rottamazione dei debiti contributivi solo i liberi professionisti iscritte alle Casse previdenziali che abbiano deciso di aderire alla sanatoria in commento.

Tanto, del resto, è stato anche chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, che, al paragrafo 9, ha precisato che:

“Con specifico riferimento al perimetro dei carichi definibili, occorre, tuttavia, tener presente che, secondo il comma 251, l’applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione”.

A titolo esemplificativo, si segnala, ad esempio, che la Cassa forense ha deciso di aderire alla rottamazione quater, ma non anche al saldo e stralcio.

Specificamente, il Comitato dei delegati di Cassa forense, con delibera del 27.01.2023, recante “Definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 231-252, L. n. 197/2022”, ha stabilito di applicare le norme sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, ai sensi appunto dell’art. 1 co. 231-252 L. 197/2022.

L’adesione alla definizione agevolata, che sarà sottoposta al vaglio dei Ministeri vigilanti, avverrà comunque con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere inoltrate all’agente della riscossione entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Allo stesso modo, la Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili (CNPR) ha deliberato di aderire alla “Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” e non anche al “Saldo e Stralcio”.

Di contro, la Cassa dei Dottori commercialisti (CNPADC) ha comunicato di non aderire sia alla rottamazione quater che al saldo e stralcio.

«La decisione», spiega una nota del 26.01.2023 pubblicata sul proprio sito, «è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente».

Negli stessi termini si è pronunciato il Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) che, nella seduta del 26 gennaio 2023, ha deliberato di non applicare le disposizioni sul saldo e di non aderire alle disposizioni sulla rottamazione quater.

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.), invece, con deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2023, se da un lato, ha omesso di pronunciarsi sulla rottamazione quater, dall’altro, ha stabilito chiaramente di non aderire al saldo e stralcio.

Ed ancora, anche il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), nella riunione del 27 gennaio 2023, ha deliberato di non applicare l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo fino mille euro.

Nella stessa riunione è stato deliberato di non aderire all’istituto della rottamazione quater.

In conclusione, tendenzialmente, la quasi totalità delle casse private di categoria ha deciso di non aderire alle misure agevolative in esame, fatta eccezione per rari casi, come la Cassa Forense e la Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili.

Va da sé che, sarà premura di ciascun libro professionista verificare se la cassa previdenziale di appartenenza abbia o meno deciso di aderire alle sanatorie in commento, così da valutare un’eventuale adesione entro il 30.04.2023.

 

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***

NOTA

[1] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, ha inteso chiarire quanto segue:

“viene espressamente riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova misura agevolativa – pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione – anche per i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

  1. dell’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (prima “rottamazione”);
  2. dell’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017 (“rottamazione-bis”);
  3. dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018 (“rottamazione-ter”); 
  4. dell’articolo 1, comma 189, della l. n. 145 del 2018 (“saldo e stralcio”); 
  5. dell’articolo 16bis, commi 1 e 2, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (aventi ad oggetto la riapertura dei termini di adesione alla “rottamazioneter” e al “saldo e stralcio”).

Il legislatore, in tal modo, non ha, quindi, previsto con riferimento ai carichi inseriti in precedenti definizioni, né una forma di “transito automatico” nella nuova definizione, né, d’altro canto, uno slittamento dei termini di pagamento stabiliti ai fini delle precedenti definizioni.

Nondimeno, è stata riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già oggetto di una definizione inefficace, la possibilità di accedere alla nuova agevolazione secondo le stesse disposizioni dettate in via generale dai citati commi da 231 a 252.

Il debitore, pertanto, anche se incorso nell’inefficacia di precedenti definizioni dei carichi affidati all’agente della riscossione, potrà avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la prevista dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023, beneficiando della sospensione di cui al comma 240 e versando le somme dovute ai sensi del comma 231, con le modalità ed alle scadenze stabilite dai commi 231 e seguenti.

Resta fermo che, con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi: ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da pagare per la nuova definizione, si terrà conto esclusivamente dell’importo corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; ai sensi del successivo comma 239, è comunque escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili”.

 

A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi

Giovedì 9 febbraio 2023