Dopo aver indicato, sinteticamente, il dettato normativo di riferimento, ci soffermiamo sulla questione.
Rottamazione quater: la norma
L’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle