Nell’ambito della cd. rottamazione quater la presentazione dell’istanza di definizione agevolata comporta la sospensione anche delle procedure esecutive avviate.
Dopo aver indicato, sinteticamente, il dettato normativo di riferimento, ci soffermiamo sulla questione.
Rottamazione quater: la norma
L’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento del