La crisi aziendale della contribuente, derivante dal mancato incasso di crediti vantati nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non integra causa di “forza maggiore” atta a giustificare il mancato versamento dell’IMU, e di conseguenza la non sanzionabilità.
Il quesito posto alla Corte di Cassazione
Il quesito posto alla Corte di Cassazione è il seguente: la forte esposizione debitoria assunta dalla società verso gli istituti di credito per garantire i servizi ospedalieri – a fronte di gravi inadempimenti da parte della P.A. rispetto a crediti vantati per prestazioni rese nell’ambito dell’assistenza pubblica – integra la causa di forza maggiore rilevante ai fini dell’esenzione di cui all’art. 6, comma 5, del Dlgs. n. 472/97?
Il caso sarà poi applicabile ad altre situazioni similari…
Mancato pagamento crediti verso Pubblica Amministrazione
Un caso di Cassazione sulla non sanzionabilità del mancato versamento IMU
La Corte risponde al quesito posto richiamando una serie di precedenti:
- la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/97 (Cassazione nn. 3049/18, 8175 e 8177/19);
- la giurisprudenza più recente (cfr. anche Cassazione nn. 17027/21 e 39548/21) mutua la nozione di forza maggiore rilevante da quella elaborata dalla giurisprudenza unionale, che la definisce (nelle materie doganale e delle accise) avendo riguardo sia all’elemento oggettivo, dato dall’esistenza di circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili, sia a quello soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Corte giust., causa C- 314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rheme