Quadro normativo sui controlli formali ex articolo 36-ter
L’art. 1, comma 159, della Legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022 – è intervenuto sull’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997, consentendo, di fatto, a tutti, indipendentemente dall’importo, e a regime, la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali.
Come è noto, precedentemente, l’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997 prevedeva che:
“Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”.
Con la soppressione di “in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro”, in pratica, le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Le indicazioni di prassi
In ordine a tale modifica, la circolare n. 1/E/2023, nel puntualizzare che tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 (di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali), ha precisato che la modifica in esame riguarda, oltre che le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Questo perché la norma in questione richiama anche l’art.3, comma 1, del D.Lgs.n.462/97, che si occupa delle rateizzazioni dei controlli formali ex art.36-ter del D.P.R.n.600/73.
Resta fermo che le definizioni agevolate previste dalla Legge di bilancio 2023 non investono i controlli formali ma solo i contr