Con questo articolo si vuole dare seguito ad un argomento poco considerato poiché spinoso ed a tratti controverso. Contabilità semplificata e regime forfettario rappresentano vere semplificazioni o hanno controindicazioni civilistiche?
Contabilità semplificata e Regime Forfettario: sono vere le semplificazioni contabili?
Nel momento in cui un contribuente opta per il regime di contabilità semplificata a norma dell’art. 18 del DPR 600/1973 piuttosto che per il regime forfettario a mente della Legge 190/2014, il fisco gli riconosce delle semplificazioni in termini di tenuta di libri e registri contabili rispetto alla contabilità ordinaria.
Analizziamo ora la situazione della contabilità semplificata, l’art. 18 del DPR 600/1973 sancisce che:
“…omissis…i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto…omissis…”.
Il DPR 600/1973 raccoglie le disposizioni comuni per l’accertamento delle imposte sui redditi ed al Titolo II individua:
- Art. 13 – Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
- Art. 14 – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati;
- Art. 15 – Inventario e bilancio;
- Art. 16 – Registro dei beni ammortizzabili;
- Art. 17 -> Abrogato;
- Art. 18 – Contabilità semplific