Trattiamo ancora una volta (nostro ultimo articolo ne Il Commercialista Telematico del 24 settembre 2022, “Cittadini tutelati in campo penale, meno in campo tributario… Ritorniamo sugli accertamenti infiniti”) un tema invero abbastanza trascurato dalla dottrina, e cioè l’allungamento dei termini, in certi casi quasi all’infinito, per gli accertamenti fiscali.
La giurisprudenza se ne è dovuta occupare molte volte, e si è anche arrivati, per certe fattispecie, alle Sezioni Unite, le quali per due casi specifici si sono già pronunciate, nonostante giurisprudenza anche contraria, a favore della tesi dell’amministrazione finanziaria relativa alla dilatazione dei termini di decadenza per effettuare gli accertamenti fiscali.
Le sei ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite legate ai termini extra lunghi di accertamento
Tutto inizia nella tarda primavera/estate del 2020, con ben quattro ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Corte di Cassazione relativamente a tre diverse fattispecie, legate in ogni caso da identiche problematiche di base.
Altre due ordinanze le abbiamo successivamente, una nel 2022 e l’ultima quest’anno, nel 2023.
Queste le ordinanze, in ordine temporale, con l’eventuale seguito delle ordinanze delle Sezioni Unite, che al momento si sono pronunciate solo per due casi:
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Cassazione n. 10751 del 5 giugno 2020, seguita dalla sentenza a Sezioni Unite n. 8500 del 25 marzo 2021.
Il caso si riferiva all’utilizzo delle quote di svalutazione crediti eccedenti a quanto annualmente ammesso in detrazione, per gli istituti di credito.
La Cassazione ha ritenuto che l’accertamento su tali quote potesse essere fatto, nell’anno di utilizzo, indipendentemente dall’anno di origine di tali quote.
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Cassazione n. 15525 del 21 luglio 2020 e n. 20842 del 30 settembre 2020, seguite dalle sentenze a Sezioni Unite n. 21765 e 21766 del 29 luglio 2021.
Il caso si riferiva al riporto di un credito IVA, se tale riporto potesse posticipare i termini per l’accertamento del credito stesso.
Le sezioni Unite ha sostenuto la tesi della posticipazione dei termini.
Ricordiamo come invece Cass. n. 3098 del 2019 fosse stata di contrario avviso, mentre Cass. n. 5069/2012 e n. 18710 del 22 giugno 2022 si siano pronunciare per la posticipazione dei termini.
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Cassazione n. 16752 del 6 agosto 2020.
A questa sentenza, se non andiamo errati, nonostante il lungo periodo di tempo passato, non ha ancora fatto seguito la sentenza a Sezioni Unite. Ma non ne siamo sicuri, proprio per il lungo lasso di tempo intercorso.
Il caso si riferiva all’utilizzo delle quote di ammortamento, se un eventuale controllo potesse avere ad oggetto l’anno in cui il bene è entrato in funzione o piuttosto l’anno di utilizzo delle quote di ammortamento.
Ricordiamo come Cass. n. 9993/2018 si fosse invece pronunciata per il riferimento al solo anno di sostentamento della spesa.
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