Valutazione quota spettante al socio recedente da società di persone

di Annamaria Bettagno Giancarlo Modolo

Pubblicato il 30 gennaio 2023

In presenza del recesso di un socio di società di persone è necessario procedere a determinare l’entità imponibile sottraendo, da quanto attribuito, sia le somme dallo stesso corrisposte a titolo di conferimenti, sia quelle già assoggettate a tassazione in quanto riserve di utili.
L’eventuale differenza, individuabile nell’avviamento, nei plusvalori latenti e negli utili in corso di formazione, costituisce interamente la base imponibile nell’anno di competenza, cioè nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla sua percezione.
Inoltre, tenendo in considerazione quanto stabilito dal Tuir, i redditi conseguiti in occasione del recesso dalla società di persone sono soggetti a tassazione separata se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso risulta superiore a cinque anni.

Il recesso del socio di società di persone: valutazione della quota

recesso socio società personeNel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio nelle società di persone, l’art. 2289 del codice civile stabilisce che il recedente dal rapporto societario ha diritto “ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota” determinato in base a una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se vi sono operazioni in corso, inoltre, il socio partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Il costo della quota che fiscalmente viene riconosciuto deve necessariamente, in prima approssimazione, risultare individuato:

  • dal prezzo di acquisizione o di sottoscrizione della partecipazione;

più:

  • utili dichiarati successivamente;

meno:

  • utili distribuiti, nei limiti, ovviamente, di quanto effettivamente ha costituito oggetto di adempimento dichiarativo e, quindi, fino alla concorrenza dell’entità imponibile;

meno:

  • l’ammontare delle perdite d’esercizio fiscalmente definite;

tenendo in considerazione che, in ogni caso, si devono ritenere non soggette a tassazione gli importi provenienti da rimborso del capitale e/o di finanziamenti soci.

Da quanto accennato, si deduce che il costo di acquisto di una quota di società personale deve essere aumentato:

  • delle spese e degli oneri incrementativi;
  • dei finanziamenti sociali in conto capitale;
  • delle corresponsioni a fondo perduto a favore della società;
  • dei versamenti effettuati a copertura delle perdite d’esercizio;
  • delle rinunce ai crediti di competenza del socio;
  • delle somme inerenti ai redditi imputati per trasparenza;

e decrementato dell’entità delle perdite d’esercizio attribuite, nonché degli utili distribuiti, nel limite di quanto risultante dagli adempimenti dichiarativi (non si devono ritenere “utili distribuiti”, come regola, il cosiddetti “prelievi in conto utili” effettuati in corso d’anno, se poi in chiusura del periodo d’imposta, i risultati non consentono l’effettivo assorbimento).

Per la determinazione del valore della quota spettante al socio in sede di recesso è necessario procedere alla redazione di una situazione contabile che evidenzi l’effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo anche della quota parte degli utili in corso di formazione al momento del recesso.

In concreto, il valore di riferimento della quota così determinato, che corrisponde a una frazione del capitale economico della società, risulta solitamente di entità superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile.

A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società deve necessariamente procedere, per la parte afferente al rimborso del valore nominale della par