Capita spesso che professionisti utilizzino spazi e servizi in comune per esercitare la propria attività.
Sorge allora la necessità di effettuare riaddebiti di costi da un professionista all’altro, si pensi ad esempio ai canoni di locazione, alle utenze e vari altri costi per servizi comuni.
La gestione di questo riaddebito ha fatto oggetto di un intervento dell’Agenzia delle entrate che ha fornito chiarimenti in merito ad una particolare casistica di restituzione di una somma in anno successivo a quello di pagamento della stessa.
La condivisione dei costi dello studio professionale dal punto di vista reddituale
È certamente molto frequente che professionisti non legati da vincoli associativi utilizzino locali comuni e che abbiano dunque la necessità di regolare il riaddebito dei costi legati all’utilizzo di tali spazi.
Si pensi ai canoni di locazione, ai costi relativi alle utenze e alle spese di segreteria che di solito sono intestati ad un solo professionista e che poi vengono ripartiti, secondo criteri oggettivamente determinati, fra tutti gli occupanti dello studio.
Innanzitutto, occorre prendere le mosse dall’articolo 54 del TUIR il quale stabilisce che
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”.
In buona sostanza al reddito di lavoro autonomo si applica il criterio di cassa che nel caso che interessa dispone che il costo è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto.
Il primo intervento di prassi che occorre disaminare è contenuto nella C.M. n. 58/2001 la quale al paragrafo 2.3 afferma che ai fini reddituali il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti, non costituiti in associazione professionale, comporta una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.
Dunque, il riaddebito effettuato dal professionista non rappresenta un provento tassabile in quanto tale bensì un minor costo deducibile determinato dal minor importo rimasto a carico del professionista.
Tale indirizzo ha chiaramente delle conseguenze pratiche dal punto di vista delle imposte sui redditi.
La fattura di riaddebito dei costi
La prima è che nella fattura di riaddebito della quota di costo non va applicata la ritenuta d’acconto poiché il compenso n