Torniamo su un caso di notifica a destinatario irreperibile: qual è la procedura corretta da seguire?
La notifica della cartella esattoriale in caso di irreperibilità del destinatario, temporaneamente assente nel momento della consegna, è inesistente se l’ufficio finanziario non fornisce la prova della corretta procedura di notificazione.
Infatti l’amministrazione deve compiere tutti gli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 140 codice procedura civile e 60, comma 1, lett. b/bis, del Dpr n. 600/1973, che prevedono, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l’invio oltre che della raccomandata contenente l’atto impositivo, anche l’invio di una seconda raccomandata informativa circa il tentativo di notifica (sentenza CTR Puglia del 12/9/2022).
Questa interessante sentenza ribadisce l’orientamento maggioritario della Suprema Corte atteso che l’invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia se eseguita dai messi comunali o dai messi speciali, essendo necessaria detta raccomandata anche nel caso in cui l’atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (cfr. Cassazione 2868/2017).
Procedura di notifica: la normativa
La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti. del codice procedura civile e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992.
La notifica è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché di messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziari ossia può essere “brevi manu” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o mediante il servizio postale.
In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le