Invio di Mod. 770 incompleto: il caso di Cassazione
La Corte d’appello di Roma riformava parzialmente una sentenza del tribunale di Tivoli, riducendo la pena finale applicata.
Proponeva, allora, ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando – per quanto ci interessa in questa sede - la violazione degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 per difetto di correlazione tra accusa e decisione.
In sostanza, secondo il ricorrente, a fronte della pur intervenuta trasmissione da parte dell'imputato del modello semplificato 770, per un determinato anno di imposta, sia pur incompleto, il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto integrata la fattispecie omissiva contestata di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000, assimilando erroneamente l'attività di invio della dichiarazione meramente incompleta (riconducibile al all’art. 4 dello stesso Decreto Legislativo) con il più grave reato omissivo di cui all'articolo successivo.
La decisione della Corte
Nel ritenere inammissibile il ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione enuncia una serie di interessanti principi e, primariamente, risponde alla seguente questione: è corretta la semplice equiparazione – come propone l’imputato - tra la presentazione di una dichiarazione meramente incompleta, e come tale ritenuta sussumibile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) e la condotta di omessa dichiarazione di cui al contestato reato ex art. 5 D.Lgs. 74/2000?
Non è corretta, a parere dei Supremi Giudici.
In sostanza, l’avvenuta presentazione di un modello 770 sempli