Cinque per mille: gli obblighi di rendicontazione

Gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille devono provvedere alla rendicontazione dell’utilizzo dei fondi ricevuti. Come si svolge in pratica questo obbligo?

La rendicontazione dell’utilizzo del contributo 

cinque per mille rendicontazioneGli enti che hanno ricevuto i contributi del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa entro un anno dalla ricezione delle somme, e di trasmetterlo all’Amministrazione erogatrice di esse entro i successivi trenta giorni, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.

Il Ministero del lavoro, che è l’Amministrazione erogatrice del cinque per mille per gli ETS, ha emanato i Decreti Direttoriali n. 488 del 2021 e n. 396 del 2022 relativi alle linee guida per l’espletamento di questi obblighi di rendicontazione, rispettivamente, per gli enti che hanno ricevuto contributi annui inferiori a 20.000 Euro oppure da 20.000 Euro in su.

Le disposizioni del primo decreto si applicano a partire dal contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2020 ed il secondo da quello relativo al 2021.

In particolare, gli ETS che hanno ricevuto da 20.000 Euro in su devono utilizzare i modelli di rendiconto e di relazione illustrativa dell’impiego di tali contributi presenti sul sito www.servizi.lavoro.gov.it nella pagina dedicata allaRendicontazione del contributo da compilare digitalmente.

Sullo stesso ed alla stessa pagina sono presenti anche i modelli di rendiconto e di relazione illustrativa che devono essere utilizzati dagli ETS che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 Euro che invece vanno inviati alla PEC del Ministero del lavoro rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it assieme ad un documento di identità del legale rappresentante dell’ente beneficiario.

 

Il rendiconto del cinque per mille

Il rendiconto deve essere redatto secondo il modello presente sul sito del Ministero del lavoro e deve obbligatoriamente riportare:

  • i dati identificativi del beneficiario: denominazione dell’ente, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività svolta dall’ente, nome e recapito del rappresentante legale (anagrafica dell’ente e del suo legale rappresentante);
     
  • l’anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione del contributo del cinque per mille, la data di questa e l’importo percepito;
     
  • le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, inclusi i compensi per i collaboratori a qualsiasi titolo[1] e per gli acquisti di beni e servizi, evidenziando che esse servono al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente beneficiario, vale a dire allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto;
     
  • le altre voci di spesa comunque riconducibili al perseguimento degli scopi istituzionali, cioè previsti dallo statuto, dell’ente beneficiario, in particolare per:
    • acquisti di beni o servizi strumentali da donare a terzi;
    • erogazioni a proprie articolazioni territoriali o ad altri soggetti collegati o affiliati (persone fisiche o enti);
    • erogazioni di denaro ad enti terzi privati o pubblici senza scopo di lucro per attività connesse alle attività di interesse generale dell’ente donante. Questo tipo di spesa e la precedente vanno effettuate solo con bonifici o assegni;
    • erogazioni di denaro a persone fisiche in stato di bisogno;altre spese per attività di interesse generale in cui rientrano gli acquisti di beni da donare a terzi (persone fisiche oppure organizzazioni).
       
      Ogni spesa rendicontata deve essere: effettiva, cioè realmente pagata (dal che si deduce che il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa), comprovabile da documentazione giustificativa, tracciabile (cioè pagata per bonifico, carta di debito o credito o assegno od anche contante nel limite previsto dalla normativa vigente), contabilizzata e legittima, cioè essere conforme a quanto previsto dalla normativa del cinque per mille. Tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla percezione del contributo, eccetto quelle accantonate ai sensi del punto successivo.
      Non sono ammissibili le spese per pubblicità o campagne di sensibilizzazione aventi lo scopo di ottenere la scelta da parte dei contribuenti, quelle per investimenti finanziari, per il pagamento di multe o sanzioni civili o amministrative, le somme utilizzate per compensazioni di crediti e le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente[2], mentre l’IVA è riconoscibile come spesa solo nei casi in cui tale imposta non è recuperabile. La spesa rendicontata non può essere agevolata da un altro contributo pubblico se non per parte non sostenuta utilizzando il contributo del cinque per mille;
  • il dettaglio degli accantonamenti di somme derivanti dal cinque per mille per la realizzazione di programmi pluriennali aventi durata massima di tre anni, fermo restando l’obbligo di rendicontazione negli anni in cui esse vengono utilizzate secondo le modalità che stiamo esaminando (art. 8, 1° comma, del Dlgs 111/2017 ed art. 16, 1° comma del DPCM del 23/07/2020).

 

Al rendiconto va allegato l’elenco dei giustificativi di spesa riportato nel modello predisposto, per gli ETS, dal Ministero del lavoro, e presente sul sito di questo.

I giustificativi di spesa non vanno inviati o pubblicati ma conservati in originale per dieci anni presso la sede dell’ETS ed esibiti se il Ministero ne fa richiesta.

I documenti giustificativi (fatture, buste paga, ricevute, ecc.), anche digitali, devono essere annullati con la dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “contributo cinque per mille” e l’indicazione dell’anno finanziario di riferimento.

Oltre a questo, anche la relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva secondo il modello presente nel sito del Ministero del lavoro ed il file pdf generato da tale sito deve essere quello poi pubblicato sul sito dell’ETS che deve essere raggiungibile tramite un link dal sito del Ministero.

La relazione deve contenere una presentazione dell’ente, delle attività di interesse generale che esso svolge e le informazioni necessarie a dimostrare che il contributo ricevuto è stato utilizzato per l’esercizio di tali attività.

 

Gli altri obblighi degli enti beneficiari

Gli obblighi di invio del rendiconto e della relazione valgono solo per gli enti beneficiari che hanno ricevuto contributi di importo non inferiore a 20.000 Euro.

Gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 Euro devono soltanto compilare e conservare il rendiconto e la relazione per dieci anni.

Inoltre, l’Amministrazione erogatrice può chiedere all’ente l’invio di ulteriore documentazione ed effettuare controlli amministrativo-contabili anche presso le sue sedi.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di trasmissione o di redazione di cui ai precedenti capoversi gli stessi enti beneficiari di un contributo non inferiore a 20.000 Euro hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto di cui sopra, dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice nei successivi sette giorni.

Se l’ente beneficiario non effettua questa pubblicazione, l’Amministrazione erogatrice deve diffidare il beneficiario ad effettuarla entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ed in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito (2° e 3° comma dell’art. 8 del Dlgs 111/2017 ed art. 16 del DPCM del 23/07/2020).

La pubblicazione sul proprio sito web della relazione e del rendiconto per gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 Euro non è obbligatoria ma è comunque consigliata.

L’Amministrazione erogatrice dei contributi derivanti dal cinque per mille deve, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, pubblicare sul proprio sito web gli elenchi degli enti beneficiari delle erogazioni con l’indicazione del relativo importo e della data di erogazione, nonché il link al rendiconto ed alla relazione pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario.

Questo link va pubblicato entro 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni di cui al capoverso precedente (art. 15 del DPCM).

 

I controlli dello Stato

L’Amministrazione erogatrice è titolare delle funzioni di controllo sull’utilizzo dei fondi erogati ai beneficiari.

I contributi erogati sono soggetti a recupero qualora:

  1. l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
     
  2. venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali del soggetto beneficiario oppure per spese di pubblicità per ottenere dai contribuenti la loro scelta dell’ente a cui destinare il cinque per mille;
     
  3. l’utilizzo delle somme erogate non sia stato oggetto di rendicontazione;
     
  4. gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
     
  5. a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno diritto all’ammissione al beneficio;
     
  6. l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio prima dell’erogazione delle somme medesime.

L’amministrazione competente, previa contestazione e in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’elenco precedente, trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.         

Il recupero del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo all’indice di inflazione (indice FOI) dell’ISTAT, maggiorato degli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e di rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative (art. 17 del DPCM).

Infine, l’art. 18 del DPCM del 23/07/2020 abroga i DPCM del 23/04/2010 e del 09/08/2016 che regolavano in precedenza la stessa materia del cinque per mille[3].

 

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NOTE

[1] Inclusi quelli per le cariche sociali e l’assicurazione ed i rimborsi per i volontari.

[2] Per esempio, dopo la delibera di messa in liquidazione di esso.

[3] Oltre che come forma di finanziamento del terzo settore, l’istituto del cinque per mille viene considerato dalla dottrina giuridica come un esempio di sussidiarietà fiscale, in quanto con esso viene riconosciuta al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”).

Inoltre, esso rappresenta anche un’applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 nel 4° comma dell’art. 118 Cost., che afferma:

“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

 

A cura di Gianfranco Visconti

Sabato 28 gennaio 2023