Cinque per mille: l’iscrizione negli elenchi dei beneficiari, il riparto e il pagamento del contributo

In questo articolo vediamo come si gestisce l’iscrizione all’elenco dei beneficiari del cinque per mille e quali sono le procedure burocratiche e gli obblighi per gli enti del Terzo Settore.

Cinque per mille: l’iscrizione negli elenchi dei beneficiari, il riparto e il pagamento del contributo.

cinque per mille elenchi beneficiariPer iscriversi negli elenchi dei beneficiari del cinque per mille tenuti dai Ministeri del lavoro, dell’Università, della Salute e dal Dipartimento per lo sport, gli ETS, le Università e gli enti di ricerca scientifica, quelli che fanno ricerca sanitaria e le ASD devono presentare domanda per via telematica ai ministeri citati o al Dipartimento per lo sport per mezzo dei moduli (form) presenti sui loro siti web.

In particolare, gli ETS possono presentare questa domanda contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o successivamente ad essa.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, non possono che presentare la domanda di accreditamento per il cinque per mille tramite il RUNTS successivamente alla loro iscrizione nel Registro delle imprese.

 

Le scadenze annuali

Entro il 20 Aprile di ogni anno i Ministeri citati ed il Dipartimento per lo sport pubblicano sul loro sito web l’elenco degli enti potenziali beneficiari del cinque per mille che si sono iscritti negli elenchi da essi tenuti entro il 10 Aprile.

Il legale rappresentante dell’ente può, entro il 30 Aprile di ogni anno, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

I Ministeri citati ed il Dipartimento per lo sport, entro il 10 Maggio di ogni anno pubblicano l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate indicando per ognuno la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale (artt. da 3 a 6 del DPCM del 23/07/2020).

Dato che, come vedremo tra poco, a partire dal 2022 vengono formati degli elenchi permanenti dei beneficiari del cinque per mille, la procedura che abbiamo descritta e i relativi termini rimangono solo per i nuovi enti che si iscrivono in tali elenchi.

 

Anni 2020 – 2023: una gestione particolare

Per gli anni 2020 e 2021 le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS ma non hanno questa qualifica tributaria possono, se vogliono partecipare al riparto del cinque per mille, presentare domanda per via telematica per essere iscritte nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate che le iscrive e pubblica l’elenco entro gli stessi termini di cui al capoverso precedente (art. 7 del DPCM citato).

L’Amministrazione erogatrice è sempre il Ministero del lavoro.

Il comma 6 dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 228 del 2021 (il “decreto milleproroghe” per l’anno 2022) ha poi stabilito che per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri impegnate nel processo di migrazione al RUNTS ed ancora non iscritte in esso potranno continuare ad usufruire del cinque per mille nei due anni fiscali successivi all’avvio dell’operatività del RUNTS stesso, vale a dire per il 2022 e per il 2023.

 

Iscrizione negli elechi dei beneficiati al 5 per mille: gli obblighi dell’ente

L’accreditamento ottenuto con l’iscrizione negli elenchi degli enti potenzialmente beneficiari del cinque per mille tenuti dai Ministeri citati e dal Dipartimento per lo sport permette a questi ultimi di formare degli elenchi permanenti pubblicati sui loro siti web entro il 31 Marzo di ogni anno (a partire quindi dal 2022).

Questi elenchi sono rivisti ogni anno sulla base delle nuove iscrizioni, degli errori corretti, delle revoche e delle cancellazioni intervenute.

Il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Ministero competente o al Dipartimento per lo sport le variazioni dei requisiti per l’accesso al cinque per mille nei successivi trenta giorni dal verificarsi dell’evento che causa la variazione mediante presentazione, preferibilmente ma non obbligatoriamente telematica, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Se l’ente perde i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari, il rappresentante legale di esso deve sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione competente, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di cancellazione dall’elenco citato (art. 8 del DPCM citato).

I Ministeri citati ed il Dipartimento per lo sport effettuano i controlli sugli iscritti agli elenchi per verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione e, se questi vengono a mancare, dispongono l’esclusione dell’ente dal riparo del cinque per mille e la sua cancellazione dall’elenco permanente degli enti beneficiari.

Sulla base di questi controlli le Amministrazioni citate formano l’elenco degli enti ammessi e quello degli esclusi dal cinque per mille, li pubblicano sui propri siti web entro il 31 Dicembre di ogni anno (a partire sempre dal 2022) e li trasmettono all’Agenzia delle Entrate ai fini del riparto delle somme.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui i contribuenti possono indicare, in un’apposita scheda, la destinazione del cinque per mille della loro IRPEF, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web gli elenchi degli enti ammessi od esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi[1].

La stessa Agenzia procede, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione, sempre sul proprio sito, dell’elenco degli enti ammessi al contributo per una o più finalità, con l’indicazione, per ciascun ente, delle scelte totali ricevute e degli importi complessivi percepiti.

L’importo totale del cinque per mille destinato dai contribuenti viene iscritto in un apposito fondo del bilancio dello Stato (artt. 9 e 10 del DPCM del 23/07/2020).

 

Il riparto del cinque per mille

Per quanto riguarda il riparto del cinque per mille, l’art. 11 del DPCM citato prevede che vengano accreditate agli enti ammessi negli elenchi di cui al capoverso precedente le somme ad essi destinate dai contribuenti attraverso l’indicazione del codice fiscale dell’ente beneficiario e la firma apposta nell’apposita scheda allegata alla certificazione unica, al modello 730-1 o al modello unico persone fisiche.

Se la somma da attribuire è inferiore a 100 Euro essa però non viene accreditata all’ente ma viene ripartita tra tutti gli enti con la medesima finalità di destinazione in proporzione al numero di scelte dei contribuenti espresse mediante l’indicazione del codice fiscale dell’ente[2].

Tutto ciò vale anche se gli enti sono iscritti in più elenchi.

Il cinque per mille viene calcolato sull’IRPEF netta di ciascun contribuente che effettua la scelta e, come stabilito dall’art. 12 del decreto, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate in ritardo e delle dichiarazioni integrative.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia i dati necessari per ripartire il cinque per mille di un determinato periodo di imposta tra gli enti beneficiari.

Gli importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell’economia fra le Amministrazioni erogatrici che sono, riprendendo i due elenchi precedenti di questo paragrafo:

  1. il Ministero del lavoro per gli ETS,
  2. il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica,
  3. il Ministero della salute,
  4. il Ministero dell’interno per i Comuni,
  5. la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le ASD,
  6. il Ministero dei beni culturali per i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,
  7. il Ministero dell’ambiente per gli enti gestori delle aree protette.

L’ente beneficiario non ha diritto al contributo se, prima dell’erogazione di questo, ha cessato l’attività o non svolge più l’attività che dava diritto al cinque per mille (art. 13 del DPCM).

Per ottenere il pagamento del contributo, gli enti beneficiari hanno l’obbligo, entro il 3. Settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno[3], di comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per l’effettuazione del pagamento[4] entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

Gli enti beneficiari che non inviano i dati entro il termine citato nel capoverso precedente perdono il diritto a ricevere il contributo relativo all’esercizio di riferimento il cui importo è versato nuovamente nel fondo del bilancio dello Stato relativo al cinque per mille.

Questa disposizione non si applica nel caso di contezioso coi beneficiari fino alla definizione dello stesso (art. 14 del DPCM).

 

NDR. Abbiamo già trattato qui: La destinazione del cinque per mille agli ETS, le attività finanziabili, le Amministrazioni erogatrici 

 

Note

1 Per esempio, se la scadenza della presentazione delle dichiarazioni è il 30 Settembre quella per questa pubblicazione è il 30 Aprile dell’anno successivo.

2 La sola denominazione dell’ente non basta ad effettuare la scelta e le somme rivenienti dalle indicazioni di questo tipo vengono ripartite allo stesso modo.

3 Per esempio, il 2023 se l’impegno delle somme è avvenuto nel 2021.

4 Cioè, essenzialmente il codice IBAN del conto corrente dell’ente.

 

A cura di Gianfranco Visconti

Giovedì 26 Gennaio 2023