La destinazione del cinque per mille agli ETS ha effetto solo a decorrere dall’anno successivo a quello di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, vale a dire dal 2022.
Il cinque per mille: le novità dal 2021
Il cinque per mille è stato introdotto dai commi da 337 a 340 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005, la legge Finanziaria per il 2006, e poi confermato da tutte le successive Leggi Finanziarie annuali, fino alla riforma del terzo settore del 2017 che lo ha reso permanente.
Fino al 2021 esso è stato destinato al finanziamento “del volontariato e delle altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del Dlgs 460/1997 nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali” e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori di attività delle ONLUS previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del Dlgs 460/1997, come prevede il comma 337 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Ovviamente, nel 2021 è stato ripartito fra i beneficiari il cinque per mille relativo all’IRPEF incassata sulla base delle dichiarazioni presentate in quell’anno e relative al precedente anno di imposta 2020 e così via negli anni successivi.
Pertanto, anche le imprese sociali diverse dalle coo