Con la riforma del terzo settore e dell’impresa sociale è stato modificato l’istituto della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei contribuenti, prevedendo, che esso possa essere destinato, in primo luogo, al sostegno delle attività svolte dagli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.
La destinazione del cinque per mille agli ETS ha effetto solo a decorrere dall’anno successivo a quello di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, vale a dire dal 2022.
Il cinque per mille: le novità dal 2021
Il cinque per mille è stato introdotto dai commi da 337 a 340 dell’art. 1 della Legge n. 266 del 2005, la legge Finanziaria per il 2006, e poi confermato da tutte le successive Leggi Finanziarie annuali, fino alla riforma del terzo settore del 2017 che lo ha reso permanente.
Fino al 2021 esso è stato destinato al finanziamento “del volontariato e delle altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del Dlgs 460/1997 nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali” e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori di attività delle ONLUS previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del Dlgs 460/1997, come prevede il comma 337 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Ovviamente, nel 2021 è stato ripartito fra i beneficiari il cinque per mille relativo all’IRPEF incassata sulla base delle dichiarazioni presentate in quell’anno e relative al precedente anno di imposta 2020 e così via negli anni successivi.
Pertanto, anche le imprese sociali diverse dalle