Si esamina la disciplina fiscale relativa sia alla rilevanza della quota di avviamento non dedotto sia, collegandosi ad altro recente intervento di prassi, alle conseguenze derivanti dalla cessazione dell’attività precedentemente acquistata con rilevazione di avviamento.
Per inquadrare meglio la fattispecie esaminata si riporta brevemente anche il trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione azienda.
Cessione d'azienda: cenni alla disciplina civilistica
L’azienda viene definita dall’art. 2555 c.c. come “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”; partendo da tale definizione si può considerare cessione d’azienda il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni aziendali idonei all’effettuazione di un’attività economica organizzata. La cessione può riguardare anche solo una parte dei beni aziendali (si parlerà in tal caso di ramo d’azienda) rilevando a tal fine solo l’idoneità degli stessi a consentire l’avvio o la continuazione di un’attività economica organizzata.
Essendo la cessione d’azienda un atto traslativo complesso avente natura patrimoniale, in mancanza di una disciplina ad hoc applicabile alla fattispecie, a essa va applicata la generale disciplina giuridica dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, (in questo caso, di un complesso di beni) ed è altresì necessario riferirsi ad un particolare regime formale, disciplinato dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile.
Infine, all’articolo 2112 dello stesso codice, trovano collocazione le norme applicabili al trasferimento di azienda in materia di rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento della cessione.
Nel contratto di cessione di azienda occorre effettuare la suddivisione del prezzo di vendita fra avviamento, beni strumentali e rimanenze (il notaio richiede che venga effettuata questa distinzione).
Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
La cessione d’azienda determina, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 917/1986, il sorgere in capo al soggetto cedente di una plusvalenza o minusvalenza calcolata come differenza tra prezzo di cessione e valore netto contabile degli elementi patrimoniali trasferiti.
La plusvalenza emergente dalla cessione d’azienda concorre a formare il reddito d’impresa dell’esercizio nel corso del quale viene realizzata oppure, se l’azienda è posseduta da almeno 3 anni, essa potrà essere invece ripartita in quote costanti per un massimo di 5 e