Come di consueto, con l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) del mese di novembre, il datore di lavoro deve procedere al calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente e al versamento di quanto dovuto mediante modello di pagamento F24 entro il 16 dicembre 2022 (sulla rivalutazione l’impresa deve applicare un’imposta sostitutiva del 17%).
Si ricorda che la rivalutazione del Tfr ai fini fiscali non è equiparata alla quota di trattamento di fine rapporto e quindi assoggetta a tassazione separata, ma viene trattata come un reddito di capitale, assoggettata ad una apposita aliquota sostitutiva.
Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto (TFR) è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia stato mantenuto in azienda o per le aziende con almeno 50 dipendenti se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS (per i lavoratori aderenti ad una forma pensionistica complementare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006 mantenute in azienda).
Nel TFR accantonabile e quindi rivalutabile, non sono ovviamente da considerare le quote di TFR che dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 sono state riscosse mensilmente in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) (commi 26-34 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2015).
In ogni caso, l’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno con il codice tributo 1712 e il saldo deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo con il codice tributo 1713 tramite modello di pagamento F24.
Riepilogo della metodologia di calcolo dell’imposta sostitutiva per il TFR
Come noto al termine di ciascun anno l’impresa deve provvedere ad accantonare in un apposito Fondo una quota specifica delle retribuzioni pagate nell’anno (retribuzioni lorde/13,50).
Nota: per la determinazione del TFR devono essere presi in considerazione tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.)