Le “nuove” associazioni e società sportive dilettantistiche: ne sono state riordinate le caratteristiche civilistiche, avvicinandole molto alla disciplina delle imprese sociali che sono, com’è noto, una categoria di enti del terzo settore (ETS).
Il Decreto Legislativo n° 36 del 2021[1], corretto e integrato dal Decreto Legislativo n° 163 del 2022, sulla “riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici e in materia di lavoro sportivo” dà, per la prima volta, una definizione di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
Il 1° comma dell’art. 2 definisce l’associazione e la società sportiva dilettantistiche come “il soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (e, come riportato nell’art. 7, in via stabile e principale), attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.[2]
Come si vede, questa è una definizione di tipo civilistico, basata sull’attività esercitata ed è coerente col contenuto del Dlgs 36/2021 che riguarda essenzialmente le caratteristiche civilistiche delle ADS e SSD (artt. 1, 2 e 6 – 12), che entrano in vigore il 1° Gennaio 2022, e la disciplina del lavoro sportivo (artt. 25 – 37) che entrerà in vigore il 31 Dicembre 2023.
Dal punto di vista tributario questa riforma non cambia le norme precedenti, al massimo ne conferma alcune.
Le nuove associazioni e società sportive
Il Decreto Legislativo 36/2021, modificato dal D.lgs. 163/2022, ha riordinato, nei suoi articoli da 6 a 12, le caratteristiche civilistiche delle associazioni e società sportive dilettantistiche prima disciplinate dal comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002 che fu sostituito dall’art. 4 del Decreto Legge n° 72 del 2004. Esso, pur mantenendo invariate le caratteristiche preesis