Vediamo quali sono le regole statutarie per essere inseriti fra gli enti che operano nel mondo dello sport dilettantistico: non si deve avere scopo di lucro e non si devono distribuire (anche surrettiziamente) utili ai soci.
Le novità della riforma della disciplina civilistica delle ASD e delle SSD
L’art. 7 del D.lgs 36/2021 prevede che le ASD e le SSD si costituiscono con atto costitutivo scritto nel quale deve indicata, tra l’altro la sede legale.
Nello statuto, distinto dall’atto costitutivo[1], devono essere indicati:
- denominazione;
- oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza degli atleti in tali attività;
- attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- assenza di fini lucro nel senso indicato dall’art. 8 del D.lgs 36/2021 le cui modalità esamineremo tra poco;
- norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive per le quali si applica la disciplina della forma societaria prescelta contenuta nel Codice Civile o in altre leggi, come, per esempio, la Legge 381/1991 sulle cooperative sociali.
Rispetto alla precedente norma sui contenuti dello statuto delle ASD ed SSD, vale a dire l’oggi abrogato comma 18° dell’art. 90 della Legge 289/2002, che prevedeva che le SSD potessero assumere forma solo di società di capitali o cooperativa, l’art. 7 del Dlgs 36/2021 stabilisce che esse possono assumere forma di società di persone e di capitali essendo la forma di società cooperativa (sia a mutualità prevalente che non prevalente ed incluse le cooperative sociali), come vedremo nel prossimo paragrafo, riservata solo a quelle SSD che acquisiscono la qualifica di impresa sociale disciplinata dal Dlgs 112/2017.
Segnaliamo, inoltre, che, a norma dell’art. 11 del Dlgs 36/2021, agli amministratori delle ASD e SSD è vietato ricoprire qualsiasi carica sociale, quindi sia amministrativa che di controllo, in altre ASD o SSD iscritte nella medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari e le modalità di