I dividendi deliberati entro il 31/12/2022 seguono la vecchia tassazione

Facciamo il punto sul regime di tassazione dei dividendi maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017: se la distribuzione verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022 si applicherà il regime transitorio.

tassazione dividendi regime transitorioNel caso in cui un socio di società abbia una partecipazione qualificata, il relativo dividendo va assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

In altre parole, la riforma del regime dei dividendi operata dalla Legge 205/2017, ha parificato il trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate, posto che anche prima i dividendi da possesso di partecipazioni non qualificate erano assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta.

E’ stata altresì prevista (art. 1 comma 1006 della L. n. 205/2017) una disciplina transitoria, al fine di conservare il vecchio trattamento agli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Pertanto, ancorchè distribuiti dal 2018, gli utili “targati” fino al 2017 non verranno assoggettati alla ritenuta secca (se relativi a partecipazioni qualificate), e ciò fino alle distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022; concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).

 

Il Fisco interpreta suo modo l’applicazione della tassazione dei dividendi

La chiarezza della norma, che parla di utili deliberati entro tale data, e non già di utili pagati entro la stessa, era stata in un primo momento messa in dubbio, complice la solita interpretazione dell’agenzia delle entrate, ancora una volta ispirata non già a criteri giuridici, ma ai criteri di cassa, a ulteriore dimostrazione di quanto la matematica aveva già evidenziato, ossia della maggiore onerosità della tassazione secca del 26% rispetto al regime previgente della parziale concorrenza alla formazione del reddito, tassato in base alle aliquote irpef ordinarie.

Ci si riferisce, puntualmente, alla infondata risposta a interpello del 16 settembre 2022 n. 454già commentato qui.

Finalmente, anche l’Agenzia si è ravveduta, e con il principio di diritto n. 3/2022, recentemente pubblicato, ha ammesso che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

E’ indifferente, dunque, che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva al 31/12/2022.

 

Attenzione alla partecipazione qualificata

Ricordiamo inoltre che, come correttamente affermato dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), la verifica sulla tipologia di partecipazione (qualificata o non) deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi, e non, ad esempio, dalla percentuale detenuta al momento della delibera di distribuzione.

 

NDR. Tassazione Dividendi: regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 13 dicembre 2022