Vediamo come la definizione delle liti tributarie proposta nel disegno di Legge di Bilancio per il 2023 impatta sulle controversie riguardanti le sole sanzioni e non il tributo….
La definizione delle sanzioni tributarie, ex art. 42 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2023[1], pone il contribuente di fronte alla necessità di individuare con dettaglio quali sono gli atti per i quali è applicabile il procedimento di definizione delle sanzioni.
In questo contesto diventa rilevante, ai fini della definizione, distinguere a seconda che le sanzioni siano o meno collegate al tributo.
È riproposta, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall’articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018.
Definizione delle sanzioni tributarie
Il comma 6 dell’ articolo 42 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2023 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo[2] possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame (legge di bilancio 2023), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.[3]
Ad esempio, se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando sole le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.[4]
Qualora non ci siano importi da versare la definizione agevolata si perfezione con la sola presentazione della domanda.
In sintesi, per la sanzione collegata al tributo la definizione è a costo zero, a condizione che l’imposta relativa sia definita; invece, se non è collegata è necessario il versamento del 40% ovvero del 15% a seconda dell’esito dell’ultima pronuncia.
Nel caso di controversia avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, ai fini della sanatoria delle controversie pendenti è dovuto il 40% ovvero il 15% per cento degli importi in contestazione,[5] mentre, nella diversa ipotesi in cui le sole sanzioni o