L’accettazione dell’incarico nella deontologia professionale

Tra le novità della Legge di bilancio 2023 c’è quella che introduce una responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività relativa a una partita IVA rivelatasi fittizia.
Tale norma non ha mancato di suscitare commenti da parte dei rappresentanti degli addetti ai lavori.

La responsabilità solidale del professionista

accettazione incarico deontologia professionaleIl principio della responsabilità solidale del professionista con il proprio cliente non può essere trattato come una novità.

Tra le numerose novità in corso di formazione nella prossima legge di bilancio, c’è quella che introduce una responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività relativa a una partita IVA rivelatasi fittizia.

Tale norma non ha mancato di suscitare commenti da parte dei rappresentanti degli addetti ai lavori.

In particolare, dopo un primo comunicato stampa, il Presidente del CNDCEC, durante il Congresso nazionale dell’UNAGRACO, è tornato a commentare, ribadendo la necessità di “perimetrare a priori le responsabilità dei professionisti”.

Al riguardo, sono decisamente opportune alcune riflessioni.

Occorre andare però prima alla (fondamentale) lettura della norma.

L’esigenza di controlli sulle nuove partite IVA

Con una proposta di modifica dell’articolo 35 del decreto IVA, si vorrebbe aggiungere il comma 15-bis1, che, nella bozza di legge, prevede la possibilità, ai fini del rafforzamento del controllo delle nuove partite IVA, che l’Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio ad esse connesso, ad esito delle quali l’ufficio possa invitare il contribuente a esibire i libri obbligatori, ossia il libro giornale, il libro inventari, i registri iva, i registri cespiti, oppure, per i professionisti, il registro cronologico; il tutto, come detto, per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare sulla base di documentazione idonea l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata presentazione in ufficio del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita iva.

La bozza della legge di bilancio continua, con una proposta di modifica dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97, per la quale viene prevista la sanzione di euro 3.000 per il contribuente destinatario del suddetto provvedimento che dispone la cessazione della partita iva.

Premesso questo, arriviamo al fulcro del problema.

Accettazione dell’incarico e rischi di illeciti: le proteste delle rappresentanze dei commercialisti

La bozza di norma prevede, come detto, che della suddetta sanzione risponda in solido l’intermediario che ha trasmesso per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività.

Da qui, ripetiamo, le proteste delle rappresentanze dei commercialisti.

Non si può non notare, tuttavia, che la responsabilità solidale è prevista fin dalla riforma delle sanzioni, 1998, dall’articolo 9 del D. Lgs. n. 472/97, rubricato “concorso di persone”.

E proprio a tale norma si rifà la bozza in commento, a volere dire qualcosa che dovrebbe essere scontato, ossia che in caso di concorso di persone è responsabile in soldi anche l’intermediario.

L’esplicito riferimento normativo ha causato solo il sorgere delle proteste, ma null’altro di nuovo, posto che, si ripete, esso non era nemmeno dovuto in quanto già nell’ordinamento.

Ad ogni buon conto, la responsabilità solidale andrà obbligatoriamente provata dall’amministrazione, ovvero non potrà scaturire ex se dal mero provvedimento di cessazione della partita iva.

Nessun intermediario in buona fede verrà mai sanzionato per avere chiesto l’inizio attività di uno dei suoi nuovi clienti, soprattutto se, in aderenza al preciso disposto dell’articolo 21 dell’ordinamento professionale, egli avrà, prima di accettare l’incarico da un cliente, valutato se tale accettazione “possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali”.

Non siamo “007” al servizio dell’Agenzia delle Entrate, ma abbiamo il dovere di esserlo al servizio della nostra deontologia.

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 6 dicembre 2022

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