L’Agenzia Entrate ha diramato gli orientamenti in tema di fiscalità del trust. Nella recente circolare, dopo un preambolo civilistico, affronta tre importanti aspetti: la fiscalità diretta, la fiscalità indiretta e il monitoraggio fiscale.
Lo scopo del presente intervento è quello di proporre una sintesi delle principali novità, rinviando a successive pubblicazioni una analisi più puntuale di singoli aspetti.
Novità in tema di fiscalità diretta del Trust
Il trust opaco commerciale
Tra le novità in tema di fiscalità del trust, una particolarmente significativa, contenuta nella Circolare dell’Agenzia Entrate del 20 ottobre 2022, è rappresentata dalla interpretazione, del tutto assente nella Bozza di Circolare, secondo cui le attribuzioni dei redditi del trust ai beneficiari risultano tassate, anche se si tratta di un trust opaco residente, nel caso in cui questo sia assimilato ad un ente commerciale.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ritiene che ragioni di ordine logico e sistematico portino a ritenere che dette attribuzioni debbano essere assimilate a dei dividendi e che, pertanto, il trust debba operare la ritenuta a titolo di imposta del 26% come sostituto.[1]
Il chiarimento desta indubbiamente non poche perplessità in quanto non risulta in alcun modo supportato dal dato normativo.
Lo stesso, tuttavia, appare volto a contrastare la casistica del trust holding assimilato ad un ente commerciale il quale, trattandosi per l’appunto di un ente commerciale, può beneficiare della pex su dividendi e plusvalenze ex art. 89 e 87 del Tuir.
Ove l’attribuzione dei frutti ai beneficiari non risultasse tassata, i dividendi sarebbero assoggettati ad una tassazione complessiva del solo 1,2%.
Probabilmente l’Agenzia ha preferito pubblicare questa interpretazione volta a scoraggiare un utilizzo abusivo del trust.
Invero, gli Uffici avrebbero potuto seguire la strada alternativa di dimostrare che, in casi veramente limitati, un trust che detiene partecipazioni societarie può essere considerato un soggetto che svolge un’attività di impresa commerciale.
Ad ogni buon conto, rimane confermata la tesi, peraltro già sostenuta nella C.M. n. 48/E/2007, nella bozza di circolare e chiaramente desumibile dalla lettera della norma secondo cui i beneficiari non sono assoggettati a tassazione sui frutti di un trust opaco residente, qualora lo stesso sia assimilato ad un ente non commerciale.
Il trust opaco paradisiaco
Ulteriori interessanti chiarimenti riguardano la tassazione dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia di trust opachi paradisiaci.
La previsione è contenuta nell’art. 44, comma 1, lett. g sexies del Tuir, così come novellato dall’art. 13 D.L. n. 124/2019.
La norma, in particolare, al fine di individuare i trust paradisiaci, fa riferimento ai criteri dell’art. 47 bis del Tuir, invero diramato in tema di dividendi.
La citata norma, in particolare, individua la natura paradisiaca con due criteri alternativi, ossia, facendo riferimento alla tassazione effettiva o alla tassazione nominale della società estera a seconda che, il socio detenga rispettivamente una partecipazione di controllo o non di controllo.
La tassazione nominale della società estera
La C.M. n. 34, i