In data 31 marzo 2022 gli Enti non commerciali avrebbero dovuto inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel periodo d’imposta 2021, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, onde poter usufruire della detassazione IRES e IVA dei corrispettivi per operazioni nei confronti dei propri associati e delle quote o dei contributi associativi incassati.
Entro il 30 Novembre 2022 gli enti associativi che non hanno trasmesso nei termini ordinari il modello Eas possono procedere alla regolarizzazione avvalendosi della procedura di remissione in bonis.
Il modello EAS è una dichiarazione importante poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi, se ci sono stati, versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.
Modello EAS: piccolo ripasso della normativa in vigore
Soggetti interessati all’adempimento
L’obbligo riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (sono escluse le fondazioni) e interessa, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:
- richieda agli associati la quota associativa;
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso un corrispettivo.
Nota: come chiarito dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’onere dell’invio