Istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi: responsabilità dei sindaci

Una recente circolare Assonime offre lo spunto per sottolineare il cambiamento del ruolo dei sindaci nella attività di vigilanza, nonché il mutamento delle fattispecie di responsabilità.
L’organo di controllo finisce, dunque, sotto la lente della responsabilità nella tardiva segnalazione dei presupposti per l’istanza di accesso alla composizione negoziata.

Assonime sulle responsabilità dei soci nella prevenzione e gestione della crisi

responsabilità soci composizione negoziata crisiCon la circolare n. 27 di pochissimi giorni fa, Assonime ha analizzato le nuove disposizioni del D. Lgs. n. 12/2019 (cosiddetto Codice della crisi), come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022, relativamente ai doveri e alle (conseguenti) responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi.

Tra i vari argomenti trattati, riteniamo opportuno soffermarci sui doveri dell’organo di controllo nell’ambito della composizione negoziata.

Il D. Lgs. n. 14/2019 è imperniato sulla necessità di porre l’attenzione nella prevenzione e nel monitoraggio dell’andamento aziendale.

A tal fine, come noto, sono previsti degli obblighi per gli amministratori al fine di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che possa assumere le iniziative idonee per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

 

L’importanza dell’adeguato assetto

Assonime evidenzia come l’adeguatezza degli assetti è da valutare sotto due profili: la capacità di intercettare preventivamente le situazioni di difficoltà rilevanti e la proporzionalità degli assetti stessi alle caratteristiche dell’impresa.

All’interno della configurazione di un adeguato assetto, conta anche la previsione di un idoneo flusso informativo verso il collegio sindacale.

Al riguardo, parte della circolare è dedicata all’esame dei profili di responsabilità degli amministratori per l’istituzione di assetti non adeguati e l’adozione di misure non efficaci.

 

Le responsabilità di amministratori e sindaci

Possono essere causa di responsabilità sia la mancata istituzione dell’assetto o l’istituzione di assetti non adeguati, sia l’attivazione in ritardo di misure di reazione alle situazioni di pre-crisi o crisi, sia l’adozione di misure non efficaci.

Principali deputati alla vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento degli assetti e in capo ai sindaci, che sono legittimati a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nelle ipotesi di insolvenza conclamata.

La vigilanza dei sindaci si è quindi spostata da un controllo ex post dell’attività, a uno di natura preventiva e collaborativa, fino alla valutazione della coerenza degli assetti con gli scopi da perseguire.

In base all’articolo 25 octies del D. Lgs. n. 14/2019, l’organo di controllo ha l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’istanza di accesso alla composizione negoziata.

Assonime afferma che tale segnalazione ha funzione “propulsiva” e si colloca nell’ambito del dovere di vigilanza sulle condotte degli amministratori di cui all’articolo 2403 codice civile con conseguente facoltà di ricorrere allo strumento della denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione (articolo 20409 codice civile)

Anche la tempestività della segnalazione va valutata sotto il profilo della responsabilità dei sindaci.

L’omessa o ritardata attivazione può senz’altro essere considerata una condotta idonea a causare la responsabilità solidale dei sindaci di cui all’articolo 2407 codice civile, ed è altrettanto rilevante considerare come la sola segnalazione possa avere effetti di esenzione da responsabilità.

Il lavoro del sindaco diventa insomma via via sempre più delicato, e l’assunzione dell’incarico deve quindi essere valutata adeguatamente per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 28 novembre 2022