Di recente introduzione, lo strumento di composizione negoziata della crisi viene in aiuto dell’imprenditore la cui impresa stia attraversando un momento di forte squilibrio patrimoniale, economico e finanziario.
In tale ambito, e a condizione che vi siano concrete possibilità di risanamento, uno degli strumenti utilizzabili è rappresentato dal trasferimento dell’azienda.
Esaminiamo il funzionamento di tale procedura, dall’istanza al Tribunale all’atto di cessione vero e proprio dell’azienda o di un suo ramo.
Il D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021) ha introdotto un nuovo strumento, la cd. composizione negoziata della crisi, per affiancare l’imprenditore la cui impresa si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma di cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.
Particolarmente interessante, nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, risulta la previsione dell’acquisto dell’azienda effettuato senza gli effetti di cui all’art. 2560 codice civile, sollevando cioè l’acquirente dell’azienda dalla responsabilità per i debiti aziendali pregressi che risultano dai libri contabili obbligatori.
Il Tribunale, una volta verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore che ne fa richiesta a trasferire l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 codice civile.
Il Tribunale nell’autorizzare il trasferimento deve tenere conto delle istanze delle “parti interessate”.
La composizione negoziata della crisi di impresa
Il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021 ha introdotto misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale introducendo l’istituto della “composizione negoziata della crisi” quale nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà.
L’accesso alla composizione negoziata può essere effettuata su iniziativa dell’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario, con la nomina, da parte della Camera di Commercio, di un esperto, il quale ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali terzi interessati per individuare una soluzione alla situazione di squilibrio.
Verifica delle possibilità di risanamento aziendale
L’imprenditore deve fare una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Tale test viene fatto attraverso il rapporto tra due grandezze prospettiche:
- l’entità del debito da ri