Il Ministero del Lavoro ritorna sull’argomento dell’appalto di prestazione di servizi, specificando che anche in tal caso vige il rispetto del principio di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore nei confronti di quanto vanta il lavoratore per quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre delle valutazioni relativamente alla responsabilità solidale di cui all’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 nell’ipotesi di appalto di prestazione di servizi, disciplinata da parte dell’articolo 1677-bis del Codice civile.
La normativa sulla responsabilità solidale nell’appalto di servizi
Il Decreto Legislativo n. 276/2003, con l’articolo 29, comma 2, disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti.
Esso stabilisce inoltre che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o il datore di lavoro sono obbligati in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compresi:
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le quote di trattamento di fine rapporto;
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i contributi