Agevolazioni alle imprese: la proliferazione degli adempimenti

La proliferazione degli adempimenti richiesti ai beneficiari di agevolazioni deve indurre il Legislatore ad una revisione complessiva dell’intera materia per evitare che obblighi di tipo meramente formale possano consentire la revoca degli aiuti concessi.

Agevolazioni alle imprese: il necessario monitoraggio

agevolazioni imprese adempimentiIn tema di aiuti alle imprese, aumentano sempre più gli obblighi di monitoraggio degli aiuti fruiti; in effetti, esigenze di trasparenza, pubblicità e controllo inducono sempre più la Commissione europea e il Legislatore nazionale a prevedere forme particolari di monitoraggio delle agevolazioni concesse alle imprese, creando in queste non poche difficoltà, disagio e anche fastidio per i troppi adempimenti ritenuti ridondanti e ripetitivi, tenuto conto anche del mancato coordinamento fra le varie amministrazioni dello Stato le quali, se fosse loro imposto come viene imposto alle imprese, ben potrebbero collaborare per la semplificazione del sistema.

 

Gli adempimenti dichiarativi connessi agli aiuti di Stato alle imprese

Al momento, salvo fattispecie particolari, la maggior parte dei beneficiari delle agevolazioni si trovano sottoposti ai seguenti adempimenti dichiarativi:

 

ADEMPIMENTI A REGIME
ADEMPIMENTO UNA TANTUM

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

O

 SITO INTERNET

INFORMATIVA SU PROSPETTO AIUTI DI STATO IN DICHIARAZIONE DE REDDITI E/O IRAP

COMUNICAZIONE MISE

AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID

FINALITA’

Garantire trasparenza

(nei confronti del mercato)

 delle agevolazioni ricevute

Aggiornare RNA per gli aiuti fiscali automatici e de minimis

automatici e semiautomatici

Monitoraggio aiuti industria 4.0

Aggiornare RNA e consentire controllo rispetto limiti e condizioni di accesso previste dal T.F.

 

Nei prossimi due mesi, quindi, le imprese (comprese le imprese agricole con determinazione catastale del reddito e i professionisti) si troveranno di fronte ai seguenti adempimenti, direttamente connessi alle agevolazioni ricevute:

 

TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – 30/11/2022 

AUTODICHIARAZIONE

AIUTI COVID

PROSPETTO AIUTI DI STATO IN REDDITI 2022

O

IRAP 2022

COMUNICAZIONE MISE PER

  • BENI AGEVOLATI 4.0
  • FORMAZIONE 4.0.
  • ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 4.0
SCADENZA 31/12/2022

AGGIORNAMENTO SITO INTERNET PER AGEVOLAZIONI DEL 2021

 

In realtà, il termine per aggiornare il sito internet (da parte dei soggetti non obbligati alla nota integrativa) rimane quello del 30 giugno 2022, mentre la data del 31 dicembre 2022 è il termine indirettamente ed impropriamente prorogato per l’adempimento tenuto conto che l’art. 3-septies del decreto legge n. 228/2021 ha indicato la data del 1° gennaio 2023 per l’applicazione delle sanzione in caso di omessa indicazione delle agevolazioni del 2021; se, quindi, prima del 1° gennaio 2023 non possono essere applicate sanzioni, ne consegue che risulta possibile procedere ad aggiornare il sito internet entro il 31 dicembre 2022.

Come pare evidente, la coesistenza di più adempimenti aventi (a volte) ad oggetto le stesse agevolazioni viene giustificata dalla constatazione che ciascun adempimento ha una sua finalità e che i citati adempimenti sono fra loro indipendenti in quanto possono venire a sovrapporsi solo in parte.

 

Il Decreto Aiuti ter e le semplificazioni degli adempimenti

Le esigenze di semplificazione delle imprese dovrebbero, in realtà, indurre il Legislatore ad una completa revisione dell’intera materia invece di prevedere sempre nuovi adempimenti che, di fatto, rappresentano costi per il mondo produttivo e semplificazione solo per le amministrazioni pubbliche.

Pare, infatti, che la tendenza attuale sia ad aumentare ancor di più l’introduzione di obblighi particolari, sia a causa di nuove disposizioni, sia a causa delle richieste che vengono avanzate da taluni enti che concedono le agevolazioni.

Si veda, ad esempio, il recente decreto legge n. 144/2022 (decreto aiuti ter) che introduce una particolare comunicazione nell’ambito dei bonus energia.

In particolare, l’art. 1, comma 8, e l’art. 2, comma 5, del citato decreto legge n. 144/2022 prevedono che le imprese energivore e gasivore (bonus energia) e le imprese dei settori dell’agricoltura e della pesca (bonus carburante), beneficiari dei relativi bonus, debbano inviare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito, una apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, il cui contenuto non è al momento ancora noto.

A ciò si aggiunga che taluni enti che concedono agevolazioni alle imprese, prevedono espressamente nei bandi di ammissione alle agevolazioni che la stesse, ove concesse, devono essere specificatamente indicate nella nota integrativa, se si tratta di soggetti che provvede alla redazione della nota integrativa.

Così, ad esempio, negli atti di concessione delle agevolazioni per il programma c.d. “Brevetti +”.

 

La revoca dall’agevolazione

Invitalia ha espressamente indicato, tra le cause di revoca, la mancata indicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa al bilancio di esercizio (se prevista dal regime di contabilità prescelto), ovvero l’elencazione dei costi sostenuti relativamente al progetto, come richiede il Mise in alcune particolari fattispecie, rendendo smisurata la nota integrativa.  

Lo specifico riferimento agli “importi ricevuti” esclude che sia sufficiente, come solitamente si è portati a fare, indicare in nota integrativa un semplice rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato, essendo invece espressamente richiesta l’indicazione degli importi ricevuti

Peraltro, in altre situazioni, pur in presenza di nota integrativa con il rinvio al RNA, l’ente concedente ha richiesto, a pena di revoca dell’agevolazione, una riapprovazione del bilancio con una nuova nota integrativa con evidenziazione specifica degli importi concessi.

La richiesta, pur se appare eccessivamente rigida, di fatto sembra basata sulla disciplina applicabile; infatti, il comma 125-quinqiues dell’art. 1 della legge n. 124/2017 prevede espressamente che “venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio”, il che – secondo i predetti enti concedenti – non vuol dire che è sufficiente il rinvio al RNA ma, al contrario, che occorre comunque dire quali sono le agevolazioni (tipologia e importo, ma non solo) per le quali si rimanda comunque al RNA per ulteriori informazioni.

Tali situazioni, lasciando le imprese in balia delle interpretazioni fornite dalle singole Amministrazioni ed enti concedenti le agevolazioni, rendono ancor più difficoltoso il corretto assolvimento degli obblighi il cui mancato rispetto può arrivare, in ultima istanza, fino alla perdita dal diritto all’agevolazione, il che rende necessaria una attenta opera di razionalizzazione e semplificazione, che le imprese e i loro consulenti hanno da tempo sollecitato.

 

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A cura di Vito Dulcamare e Giuseppe Dulcamare

Lunedì 7 novembre 2022

 

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