Per la presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid sono necessarie alcune informazioni relative agli aiuti ricevuti; in particolare, anche se la dichiarazione riguarda specificatamente una serie di aiuti di tipo fiscale, l’operatore deve disporre comunque dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti fruiti, in quanto è solo la determinazione di tale complessivo ammontare che consente di rilasciare una corretta autocertificazione per il rispetto delle condizioni, compresi i massimali.
Con il presente intervento si intende esaminare cosa prendere in considerazione per determinare l’ammontare complessivo degli aiuti Covid, operazione questa non certo agevole in quanto, oltre a considerare l’ambito temporale di ciascun limite, occorre soprattutto avere memoria di tutte le agevolazioni Covid spettanti al singolo beneficiario e, nel caso di impresa unica, di tutte le agevolazioni spettanti a tutti i beneficiari rientranti in tale entità.
Autodichiarazione aiuti Covid: origine dell’obbligo
L’obbligo generalizzato di trasmissione dell’autodichiarazione[1] degli aiuti Covid discende direttamente dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01) (c.d. “temporary framework” o T.F.), la cui sezione 4, già da marzo 2020, impegna i singoli Stati membri al monitoraggio degli aiuti mediante pubblicazione nella “Banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato” tenuta dalla Commissione europea.
Tale banca dati è sostanzialmente alimentata dalle informazioni che affluiscono, da parte di ogni singolo Stato membro, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In particolare, il monitoraggio, da completare entro il 31 dicembre 2022, deve consentire di acquisire “tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate” e, pertanto, devono essere contenute anche le informazioni relative al rispetto dei massimali di aiuti spettanti alle differenti tipologie di contribuenti.
L’art. 61 del decreto legge n. 34/20220 (decreto rilancio) impone agli enti che concedono gli aiuti Covid di procedere all’aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e impone loro di verificare, anche tramite autocertificazione rilasciata dal beneficiario, il rispetto dei limiti previsti dal T.F.
Sulla base di tale specifica norma, in questi ultimi anni, molte agevolazioni chieste a enti pubblici o a istituti finanziari prevedevano la presentazione di apposite autocertificazioni attestanti il rispetto dei massimali.
Le agevolazioni concesse sono state poi segnalate dagli enti al RNA e, di fatto, anche alla Banca dati della Commissione europea.
Tuttavia, restavano fuori dal monitoraggio tutte le agevolazioni Covid di tipo automatico come, ad esempio, di fatto sono tutte le agevolazioni Covid riconosciute dall’Agenzia delle entrate e le agevolazioni in materia di IMU.
Per ovviare a tale lacuna, l’art. 1, commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni-bis), ha imposto ai beneficiari l’obbligo di presentare un’apposita autocertificazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni (compreso i massimali) richieste per gli aiuti della categoria 3.1 e della categoria 3.12, indicando specificatamente gli aiuti di tipo fiscale che possono rientrare in entrambe le categorie (c.d. “regime ombrello”).
La presentazione dell’autodichiarazione si rende necessaria in quanto l’Agenzia delle entrate, pur disponendo o potendo disporre degli importi degli aiuti fiscali Covid spettanti al singolo contribuente, non dispone degli ulteriori dati necessari ai fini del controllo come, ad esempio, l’appartenenza o meno del singolo beneficiario all’impresa unica o il possesso dei presupposti richiesti per il diritto alle singole agevolazioni, compreso il rispetto dei limiti.
Con il decreto 11 dicembre 2021 il MEF ha regolamentato le modalità del monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai fini covid.
Il successivo Provvedimento prot. 143428/2022 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, il contenuto e i termini di presentazione dell’autodichiarazione.
Il termine finale di presentazione del 30 giugno 2022 è stato dichiarato non prorogabile dal MEF in considerazione del fatto che si tratta di un termine stabilito dal T.F. e dei tempi tecnici necessari per effettuare il monitoraggio da trasmettere alla Commissione europea.
I limiti da rispettare
Prima di esaminare il procedimento che deve condurre alla determinazione dell’ammontare complessivo degli aiuti Covid, è necessario anticipare le misure alle quali fare riferimento per verificare il rispetto dei limiti.
Peraltro, nell’individuazione di tali limiti, si devono considerare anche le particolari norme che impongono di tener conto, nel rispetto dei limiti, della “impresa unica” e dell’eventualità di operazi