In questo contributo illustreremo le disposizioni che sono state introdotte dal Temporary Framework del 19.3.2020 e nelle successive sei implementazioni, i massimali di agevolazione acquisibili dalle imprese che sono cresciuti nel tempo, l’obbligo di comunicazione all’agenzia delle entrate degli aiuti ricevuti e le modalità di restituzione laddove si fosse acquisito (a livello di gruppo) sommando contributi a fondo perduto, bonus fiscali e sgravi tributari e contributivi, i limiti massimi previsti nel tempo dalle successive versioni del Temporary.
Temporary Framework
L’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’UE ha assestato un durissimo colpo alle economie del mondo e dell’Unione, talché la Commissione UE ha introdotto delle misure coordinate tra gli Stati membri per attenuare tali ripercussioni negative che si sono avute in modo particolare (ma non solo) nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti.
Gli effetti negativi, come ben noto, non si sono manifestati solo sui conti economici delle imprese ma anche sotto il profilo della liquidità.
In questo contributo illustreremo le disposizioni che sono state introdotte dal Temporary Framework del 19.3.2020 e nelle successive sei implementazioni, i massimali di agevolazione acquisibili dalle imprese che sono cresciuti nel tempo, l’obbligo di comunicazione all’agenzia delle entrate degli aiuti ricevuti e le modalità di restituzione laddove si fosse acquisito (a livello di gruppo) sommando contributi a fondo perduto, bonus fiscali e sgravi tributari e contributivi, i limiti massimi previsti nel tempo dalle successive versioni del Temporary.
Il 27 aprile 2022 è stato, peraltro, emanato il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate che ha disciplinato gli obblighi in questione.
Gli interventi a sostegno introdotti dagli Stati
Gli Stati, e l’Italia ne ha fatto ampiamente ricorso, hanno potuto concedere, tra l’altro, in base alle specifiche deroghe comunitarie contenute nel Temporary Framework:
- garanzie statali sui finanziamenti bancari ottenuti dalle imprese;
- anticipi rimborsabili (ossia finanziamenti, anche a tasso agevolato);
- sovvenzioni dirette (ossia contributi a fondo perduto);
- crediti d’imposta a fronte di specifici investimenti;
- agevolazioni fiscali (ad esempio, sgravio Irap ed esenzioni IMU);
- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
- aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;
- sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese in difficoltà finanziarie;
- differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
- integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
- sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Inquadramento rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato
Occorre fare presente che:
- ai sensi dell’articolo 107 TFUE, sono incompatibili con il diritto dell’Unione le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza;
- tuttavia, un aiuto può essere compatibile con il diritto dell’Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).
Testo sul Funzionamento Unione Europea – Articolo 107 |
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