Autodichiarazione aiuti di Stato: ancora tanti dubbi e poche risposte certe

Il 30 novembre è ormai alle porte ma diversi sono ancora i dubbi e le incertezze con cui devono confrontarsi i soggetti beneficiari di aiuti di Stato che si accingono a predisporre l’autodichiarazione.

Aiuti di Stato: le sanzioni per omessa presentazione dell’autodichiarazione

autodichiarazione aiuti di statoUn primo aspetto controverso dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato riguarda le sanzioni: né la norma istitutiva né il relativo decreto di attuazione prevedono specifiche sanzioni per l’omessa presentazione.

È pacifico che in caso di falsa o infedele autodichiarazione si applichino le sanzioni di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, il quale dispone che:

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Tale articolo, scritto con specifico riguardo alle autocertificazioni in genere, nulla dice con riferimento ai casi di omessa dichiarazione.

…e in caso di omessa autodichiarazione?

 

Chi pur essendone obbligato non invii l’autodichiarazione non subirà nessuna conseguenza sanzionatoria?

La mancanza di una previsione specifica lascia aperta la porta alla speranza, tuttavia, anche i più ottimisti devono tener conto della risposta rilasciata all’interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4 maggio 2022.

In tale occasione è stato chiarito che:

“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali […] a carico degli operatori economici […] si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni tributarie”.

I temerari sono pertanto avvisati.

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Periodo di monitoraggio degli aiuti

Un secondo aspetto non sufficientemente ancora chiaro è il periodo di monitoraggio degli aiuti che devono essere dichiarati.

I limiti temporali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework sono chiari e sono i seguenti:

TF 3.1
  • euro 800mila per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 2020 al 27 gennaio 2021;
  • euro 1.800mila per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

 

TF 3.12
  • euro 3 milioni per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • euro 10 milioni per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Altrettanto non può dirsi per il lasso temporale che dovrà formare oggetto di monitoraggio.

Il dubbio nasce dai seguenti passaggi contenuti nel testo del quadro dell’autodichiarazione denominato “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000”.

In tale quadro, sia nella parte che riguarda le dichiarazioni da rendere con riferimento alla sezione 3.1 che nella parte che riguarda la sezione 3.12 del Temporary Framework, le dichiarazioni contenute nel modello riportano un riferimento agli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.

 

SEZ. 3.1 – LETTERA B)

“che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella “Sezione 3.1”, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura”

 

SEZ. 3.12 – LETTERA C)

“che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella “Sezione 3.12”, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.”

La gran parte della stampa specializzata è orientata a prendere in considerazione solamente gli aiuti ricevuti fino al 31 dicembre 2021 e così sembrerebbe anche logico alla luce del quadro normativo nel suo complesso.

 

Ma allora che senso ha chiedere di dichiarare i limiti di legge che non sono stati superati nel periodo fino “al 30 giugno 2022”?

L’aspetto non è di poco conto e andrebbe chiarito velocemente in considerazione delle pesanti sanzioni anche di carattere penale previste per l’infedele dichiarazione.

Si segnala inoltre una importante incertezza che investe le imprese che formano parte integrante di una “Impresa Unica”.

Come è noto, infatti, i massimali previsti dal Temporary Framework devono essere verificati considerando tutti gli aiuti percepiti dalle imprese che formano parte integrante di tale “raggruppamento”.

La determinazione giuridica, funzionale ed economica di tale concetto, ancorché decisiva ai fini della definizione della soglia di aiuti percepibili, appare ancora oggi da approfondire, soprattutto in riferimento ad alcune fattispecie che potrebbero dar luogo a dubbi e criticità.

Infatti, non individuare in maniera opportuna la tipologia e le caratteristiche del beneficiario potrebbe potenzialmente esporre al rischio di superamento dei massimali previsti dal Regolamento, generando conseguenze in termini di cumulo e revoca delle agevolazioni ricevute, oltre che di errata compilazione dell’autodichiarazione.

 

Impresa unica: definizione

S’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  1. detenzione della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
     
  2. diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
     
  3. diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
     
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Se in linea di massima è sufficientemente chiara la definizione di impresa unica, un dubbio sorge quando nell’arco di tempo oggetto di monitoraggio siano state poste in essere operazioni straordinarie che abbiano fatto sorgere o cessare relazioni di controllo con altre imprese.

In mancanza di chiarimenti ufficiali un aiuto può essere ritratto dall’ottimo documento di ricerca emanato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e denominato Aiuti di stato e contributi in regime “De minimis”: stato dell’arte e problematiche applicative”.

Il documento è riferito alla normativa “De minimis”, ma fornisce indicazioni sul concetto di impresa unica sicuramente utili anche ai fini della normativa in esame.

Con riferimento alla modifica della composizione dell’impresa unica nel corso del tempo a seguito di operazioni straordinarie il documento così si esprime al paragrafo 3.5:

“Il Regolamento (De minimis – ndr), ai fini della verifica delle soglie stabilite in via ordinaria con riferimento all’impresa unica (infra), definisce anche la disciplina relativa alle ipotesi in cui i beneficiari siano interessati da operazioni straordinarie.

In particolare, l’art. 3, al par. 8, afferma che in relazione a fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti i contributi “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o a quelle acquisite, che andranno sommati ai fini della verifica dei massimali.

Resta inteso che gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi: nel caso in cui, a seguito di un’operazione di questo tipo, l’impresa dovesse superare il massimale, gli effetti non agirebbero per gli aiuti ottenuti in passato ma non sarebbe possibile ottenere nuovi contributi, almeno fino a quando, in forza dello slittamento delle annualità, non ci dovesse essere nuova capienza nel triennio di riferimento.

Nell’ipotesi di scissione, l’importo degli aiuti concessi prima dell’operazione è imputato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati i contributi.

Laddove non fosse possibile procedere con un simile meccanismo di attribuzione, l’aiuto dovrà essere ripartito proporzionalmente in base al valore contabile del capitale delle nuove imprese rilevato alla data effettiva della scissione.”

Come già detto, il documento di studio della Fondazione fornisce un aiuto nell’interpretazione della normativa ma è palese che la disciplina sanzionatoria (anche penale) prevista per l’infedele dichiarazione richieda un rapido ed esaustivo chiarimento ufficiale.

 

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A cura di Augusto Gilioli

Giovedì 3 novembre 2022

 

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