Società semplice con soci società di capitali

di Ennio Vial

Pubblicato il 10 ottobre 2022

In questo intervento vogliamo illustrare le opportunità che possono scaturire nell’ipotesi in cui una società semplice sia partecipata, non da persone fisiche, ma da società di capitali.
Prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2004, la soluzione su descritta era ritenuta nulla dalla giurisprudenza, ora invece questo tipo di struttura deve ritenersi lecita.

La lecita partecipazione delle società di capitali in società semplici

soci società sempliceLa riforma del Diritto societario, avvenuta ad opera del D. Lgs. n. 6/2003, è intervenuta sul tema introducendo nel nostro ordinamento gli artt. 2361, comma 2, codice civile e 111-duodecies disp. att. codice civile.

L’art. 2361 codice civile, che disciplina il possesso di partecipazioni per la società per azioni, prevede che:

“L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato”.

Il primo comma contiene una previsione di carattere generale: la s.p.a. può assumere partecipazioni in altre società soltanto se tale acquisizione non modifica nella sostanza l’oggetto sociale indicato nello statuto.

Il secondo comma disciplina, invece, nello specifico la partecipazione della s.p.a. quale socio illimitatamente responsabile.

 

S.p.a. quale socio illimitatamente responsabile in una società di persone

La s.p.a. che intende partecipare al capitale di una società di persone come socio illimitatamente responsabile, deve innanzi tutto convocare un’assemblea ordinaria che deliberi in merito all’assunzione della partecipazione e poi, una volta perfezionato l’acquisto della partecipa