Analizziamo il caso del fermo ad un rimborso IVA: in quali casi il Fisco può legittimamente bloccare il rimborso?
Quali sono gli strumenti a tutela del contribuente?
L’art. 38-bis DPR 633/72 prevedendo, accanto alla sospensione dell’esecuzione dei rimborsi IVA in presenza di contestazioni penali, un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l’interesse dell’Erario, introduce una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione e preclude, pertanto, l’applicazione a detti rimborsi dell’istituto del fermo amministrativo, previsto dall’art. 69 R.D. 2440/1923?
L’istituto del fermo amministrativo, disciplinato dall’art. 69, comma 6, del R.D. 2440/1923, si rende applicabile anche ai rimborsi Iva: in presenza di “carichi tributari pendenti”, ovverossia di debiti tributari del contribuente, anche non definitivi, in quanto oggetto di impugnazione avanti i Giudici tributari, il rimborso dei crediti Iva può essere negato sino alla definizione del relativo contenzioso?
Il fermo amministrativo costituisce una misura cautelare di carattere generale che, in quanto tale, deve trovare applicazione anche ai rimborsi Iva?
In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dal contribuente (ex art. 38 bis comma 1 DPR 633/1972), può fare uso dello strumento cautelare ex art. 23 comma 1 D.Lgs. 472/1997 ovvero anche di quello previsto ex art. 69 R.D. 2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione di sanzioni?
La sospensione del rimborso IVA ex 38 bis del DPR 633/1972, circoscritta a specifiche ipotesi, deve essere adeguatamente motivata oppure può essere del tutto carente di motivazione?
L’ufficio può fare ricorso a strumenti cautelari diversi da quello contemplato dall’articolo 38 bis comma 8 del DPR 633/1972 se ricorre ad una motivazione esaustiva?
Sospensione dei rimborsi d’imposta: il principio
I provvedimenti ex art. 38-bis del DPR 633/1972, che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta, devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in “corso una verifica”.
In tema di rimborsi, l’esistenza di una specifica norma (art. 38-bis del DPR 633/1972) dettata in materia IVA non impedisce il ricorso a strumenti di tutela cautelare alternativi anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.