Confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale che nega la natura di atto impugnabile al certificato dei carichi fiscali pendenti emesso dagli Uffici finanziari.
La Commissione regionale della Toscana, tornando su un argomento di grande attualità, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale che nega la natura di atto impugnabile al certificato dei carichi fiscali pendenti emesso dagli Uffici finanziari.
Richiamando un recente pronunciamento di legittimità, i giudici toscani, accogliendo l’appello di parte pubblica, hanno ribadito il contenuto riassuntivo e sommario della certificazione in esame, condizione fattuale che causa l’inidoneità di tale atto a contenere una informazione completa ed esaustiva su qualsivoglia pretesa impositiva.
Non impugnabilità del certificato di carichi pendenti: Sentenza Ctr Toscana Firenze, Sez. VIII, n. 360 del 01.04.2021
Una società a responsabilità limitata, a seguito della richiesta di un certificato di carichi pendenti, era venuta a conoscenza dell’esistenza a suo carico di una cartella di pagamento della quale non rammentava alcuna notifica.
Per questo motivo, provvedeva a presentare ricorso presso la commissione tributaria di Pisa, richiedendo “la declaratoria di inesistenza del carico dedotto ed il conseguente rilascio di un certificato emendato”.
I giudici di prime cure – superando l’eccezione di inammissibilità avanzata da parte pubblica dato che il certificato in questione è non contemplato fra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs. n. 546/1992 – ritenevano di poter interpretare la domanda attorea in se