Qual è il Paese in cui ha sede effettivamente una società? Ai fini di una possibile contestazione per esterovestizione è fondamentale saper definire e localizzare correttamente sede legale e sede effettiva.
La CTR del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato che una società è esterovestita quando mantiene l’attività e l’oggetto sociale in Italia, ma ha la residenza fiscale fittiziamente localizzata all’estero, al solo scopo di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.
In questo senso, la normativa tributaria di riferimento (art. 73, comma 3 TUIR), ai fini dell’individuazione della residenza fiscale considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Se sussiste una doppia residenza, la giurisprudenza di riferimento contrappone la sede dell’amministrazione alla sede legale e la assimila alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività di direzione e gestione dell’impresa e dal quale derivano le relative decisioni.
Esterovestizione e prova della sede estera effettiva della società
Il caso: società di diritto sloveno con sede nel Friuli
Una società proponeva ricorso avanti alla CTP di Pordenone avverso una serie di avvisi di accertamento che traevano origine da un’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone ai fini Ires ed Irap nei confronti di un’altra società controllata, società ritenuta di apparente diritto sloveno con domicilio fiscale (attribuito d’ufficio) in un Comune del Friuli e di una spa controllante, con sede nel medesimo Comune, entrambe operanti nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi ed entrambe rappresentate dal medesimo soggetto.
Nell’ambito de