Aspetti pratici delle note credito emesse a soggetti falliti

Prendendo spunto da un recente chiarimento del Fisco torniamo sull’annoso problema dell’emissione delle note di credito nei confronti di un soggetto fallito: in particolare analizziamo le possibilità del curatore di non accettare la nota.

note di credito fallitiNell’ultimo anno, abbiamo avuto modo più volte di tornare sull’argomento delle note di credito emesse a soggetti falliti (vedi qui l’ultimo intervento dell’estate dal titolo “Note di variazione in caso di procedure concorsuali: istruzioni e conferme”); ciò anche grazie alla modifica legislativa che ha finalmente permesso di evitare l’attesa della chiusura della procedura concorsuale per emettere il documento, a favore della data di avvio della stessa.

La risposta ad interpello 485 di pochi giorni fa offre lo spunto per ricordare alcuni punti che, oltre al principale riscontro normativo, hanno l’avallo della prassi.

I poteri del curatore fallimentare

Un primo punto è che il curatore fallimentare non ha alcun potere sostanziale nella sfera del cliente creditore: la detrazione dell’imposta è possibile anche qualora non sia stata effettuata l’insinuazione al passivo; ciò indipendentemente dalla circostanza che il curatore, come nel caso di cui all’interpello 485, abbia negato tale possibilità; in tale circostanza, non si rinviene l’abuso di potere, in quanto l’atto del curatore è totalmente privo di qualsiasi valenza giuridica.

D’altronde, il curatore che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nell’apposito registro vendite: la procedura non è tenuta al versamento dell’imposta, che resta dunque a carico dell’Erario.

L’emissione di note di credito a soggetti falliti

Nella emissione della nota di credito, occorrerà considerare che il documento non dovrà contenere soltanto l’evidenza dell’Iva: tale possibilità consegue infatti al fatto che “venga a mancare in tutto o in parte l’originaria operazione imponibile”, per cui una nota di credito che tenga conto della sola Iva andrebbe a scindere il necessario collegamento fra l’imposta e l’operazione imponibile.

Tale principio vale anche per le note di variazione relative alla precedente disciplina (ossia quella in vigore prima del 26 maggio 2021). In sostanza, le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota.

L’emissione della nota di credito in conseguenza del mancato pagamento a seguito di procedura fallimentare non è preclusa al cedente/prestatore anche se egli non ha effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

In ogni caso, qualora, in considerazione della data di avvio della procedura concorsuale fossero decorsi i termini per l’emissione della nota, il cedente/prestatore potrebbe comunque recuperare l’imposta insinuandosi tardivamente al passivo e attendendo l’esito infruttuoso della stessa.

Ciò in quanto, così facendo, si ricadrebbe in una delle fattispecie di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, il quale fa esplicito riferimento alle figure simili alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione”, che, modificando l’assetto giuridico stabilito fra le parti, comportano il decadere, fin dall’origine, degli effetti dell’atto originario.

La definitività del piano di riparto infruttuoso, attestando la certezza del mancato pagamento del corrispettivo, costituisce un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione.

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 5 Ottobre 2022