Le note di variazione, tranne il caso di errore nell’aliquota Iva applicata, vanno sempre emesse con imponibile ed Iva, essendo tra loro strettamente connessi. Il caso delle note emesse nei confronti di procedure concorsuali
Nel corso della versione estiva dell’evento noto come Telefisco, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti delle note di variazione Iva in caso di procedure concorsuali, abbastanza interessanti.
Ricordiamo che nell’articolo 26 del Dpr 633/1972, è stato introdotto il comma 3-bis, che permette – a seguito di declaratoria di illegittimità da parte della Corte Cee del disposto previgente, non certo per spontaneo provvedimento legislativo – al cedente/prestatore creditore di non dover più attendere la conclusione delle suddette procedure per poter recuperare mediante la nota di credito l’imposta corrispondente al corrispettivo non percepito.