In vista della scadenza, facciamo un breve riepilogo sulle modalità e sui termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture, che tra l’altro subiranno dei ritocchi a partire dal 2023.
Assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e cartacee
Nelle fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in maniera differente, a seconda che si tratti di fattura elettronica o cartacea.
In particolare, nel primo caso, va pagata come disposto dall’art. 6, DM 17/06/2014; in questo, è utile ed agevole sfruttare l’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica.
Nel secondo caso, può essere assolta con la classica apposizione della marca telematica, oppure in forma virtuale, che richiede la specifica menzione nella fattura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 Dpr 642/72” nonché l’autorizzazione dell’Agenzia e la presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto.
È opportuno rilevare come in caso di invio di fattura “cartacea” in documento .pdf tramite e-mail, occorre indicare l’assolvimento sulla copia dell’emittente (che comunque va prodotta su carta), indicando il numero univoco attribuito al contrassegno.
Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche: il campo Bollo virtuale
Nella fattura elettronica, esiste un campo <Bollo virtuale>, la cui compilazione è estremamente utile per il pagamento dell’imposta di bollo.
Infatti, a seguito di tale indicazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi che contengono gli estremi delle Fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- nell’elenco A, andranno indicate le fatture che riportano il flag nella suddetta casella;
- nell’elenco B, andranno indicate le fatture che, pur avendo le condizioni per l’imposta, non riportano il flag nella suddetta casella, per errore o dimenticanza.
In quest’ultimo caso, l’emittente può sempre rimediare modificando i dati dell’elenco B, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi, prendendo il secondo trimestre, entro il 31/8).
Per tale operazione, potrà sia modificare online ciascuna singola fattura dell’elenco, oppure procedere al download del file xml dell’elenco B, con successivo upload del file modificato.
La scadenza del 30 settembre e i versamenti tardivi/omessi o insufficienti
In riferimento ai termini di versamento, la scadenza è quella del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (il 30/9 per il III trimestre).
Facoltativamente, qualora il debito non superi 250 euro è ammesso lo slittamento al trimestre successivo; questa eccezione vale però solo per i primi due trimestri dell’anno.
Dal III trimestre 2022, quindi, il versamento non potrà essere rinviato anche se di importo irrisorio.
Il 30/11/2022 scadrà dunque sia l’imposta di bollo del III trimestre, sia l’importo dovuto complessivamente per il I ed il II trimestre 2022 se rinviato (in quanto non eccedente il valore di € 250).
In caso di versamento tardivo/omesso/insufficiente, la sanzione è del 30% dell’imposta evasa. È ovviamente fruibile il ravvedimento operoso con la riduzione a 1/9, 1/8 e così via, in base alle ordinarie regole.
Dal 2023 sono previsti dei ritocchi alla disciplina, che esamineremo alla fine di quest’anno.
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A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 29 settembre 2022