Il decreto Semplificazioni contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali; ad esempio è posticipata dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento. Gli elenchi Intrastat sono presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento ed è disposto che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi
Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022 n. 143, contiene anche importanti modifiche (chiamate semplificazioni), rubricate all’articolo 3, al calendario fiscale.
Vediamo di analizzare le principali novità introdotte dal legislatore tenendo presente che il testo è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati e in sede di conversione potrebbe subire ulteriori modifiche.
Ecco le semplificazioni al calendario fiscale
Posticipati i termini per l’invio delle liquidazioni trimestrali IVA
E’ posticipato dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento, a tal fine modificando l’articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.
Va ricordato che i soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010). Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Ai sensi delle norme previgenti, la comunicazione relativa al secondo trimestre doveva essere presentata entro il 16 settembre; quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Semplificato il modello Intrastat
Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto Semplificazioni modifica l’articolo 50, comma 6-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, norma che affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le disposizioni attuative dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
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