La Corte di cassazione ha stabilito che l’acquisto di moneta virtuale, come i bitcoin, è una condotta che può rilevare per il reato di autoriciclaggio.
Integra, quindi, il delitto di autoriciclaggio la condotta dell’autore del reato di truffa, il quale trasferisce le somme percepite dal soggetto truffato su un conto online per l’acquisto di valuta bitcoin: in questo modo, si realizza la condotta tipizzata dell’autoriciclaggio ossia l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.
Il caso in breve: profili di autoriciclaggio nell’acquisto di criptovalute
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava, con ordinanza, l’impugnazione proposta nell’interesse di un soggetto avverso l’ordinanza del Gip di quello stesso Tribunale, applicativa della misura della custodia carceraria, in relazione ai reati di truffa nonché del delitto di autoriciclaggio. Nel caso di specie, non era contestata la riferibilità all’indagato di tutte le truffe per le quali si procedeva né l’integrazione ad opera di costui degli estremi del delitto di cui di cui all’art. 640 c.p. in ragione delle articolate condotte di frode realizzate, che avevano determinato plurime persone offese ad effettuare versamenti in suo favore nella prospettiva – del tutto inesistente ma artificiosamente delineata – di partecipare ad aste giudiziarie o a procedure esecutive rispetto alle quali l’indagato si presentava, tramite piattaforme online, come preposto dall’autorità giudiziaria in qualità di legale.
In particolare, quanto all’ipotesi di autoriciclaggio – che è di interesse ai fini della nostra analisi – il Tribunale meneghino ribadiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, atteso il reinvestimento dei proventi illeciti in operazioni finanziarie, quali acquisto di valuta virtuale e bitcoin.
La vertenza veniva portata, quindi, in Cassazione dal difensore dell’indagato che rilevava che l’acquisto di moneta virtuale con denaro di provenienza illecita ad opera dell’autore del reato presupposto non poteva configurare l’autoriciclaggio per difetto del requisito dell’impiego in attività speculativa, così come contestato nell’incolpazione, posto che non erano state poste in