Scadenza dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 30 settembre

Alcuni chiarimenti su come procedere per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2022 e sui soggetti coinvolti e le operazioni soggette.

Imposta di bollo: la scadenza del 30 settembre e i soggetti coinvolti

scadenza imposta di bolloCon la scadenza del 30 settembre si dovrà procedere con il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa anche coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni come da art. 6 del D.M. 17 giugno 2014:

  • per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento cioè il 30 settembre 2022, dove l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi i 250 euro;
     
  • per il primo e secondo trimestre nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento cioè 30 novembre 2022 qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro.

 

Quando si applica l’imposta di bollo da 2 euro?

Questa agevolazione interesserà dal prossimo anno una platea di contribuenti molto più ampia in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni).

Con le disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 questa soglia passerà dai 250 euro a 5.000 euro.

Si rammenta, che in forza del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo il tributo pari a 2 euro risulta dovuto se la fattura è di importo superiore a 77,47 euro per operazioni:

  • fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale;
  • esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72
  • non imponibili relative a particolari fattispecie (es. cessioni ad esportatori abituali);
  • effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011 o forfettario art. 1 commi 54-89 L. 190/2014.

Infine, si ricorda che l’agevolazione per il versamento dell’importo previsto continua a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

 

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A cura di Francesco Costa

Venerdì 30 settembre 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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