Il riaddebito di spese soggette ad imposta di bollo in fattura: secondo l’Agenzia delle Entrate le somme incassate hanno natura di ricavi o compensi, anche per i forfettari. Attenzione alle conseguenze!
L’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’imposta di bollo ritenendo che l’importo addebitato ai clienti a titolo di rivalsa da un contribuente forfettario costituisca compenso professionale soggetto ad imposizione.
Pertanto, su tale importo si applica lo specifico coefficiente di redditività di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.
Il chiarimento è stato fornito dalla risposta all’istanza di interpello n. 428 del 12 agosto scorso.
I contribuenti che applicano il regime forfetario non possono addebitare l’imposta sul valore aggiunto in via di rivalsa stante lo specifico divieto. Per tale ragione devono assolvere l’imposta di bollo.
Il corretto addebito per l’imposta di bollo
In particolare, il documento emesso, cioè la fattura, deve essere in regola con l’imposta di bollo sin dall’origine.
L’obbligo di assolvere il tributo è previsto dall’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Secondo quanto precisato dalla disposizione citata sono soggetti all’imposta di bollo “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti e accreditamenti” qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta ad IVA.
L’interpello del contribuente
Secondo la soluzione proposta dal contribuente istante in sede di interpello, la somma addebitata quale rivalsa per l’imposta di bollo non dovrebbe configurare un ricavo o un compenso.
Ciò in quanto il soggetto che addebita l’imposta di bollo è responsabile solidalmente con il cessionario/committente ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972.
Il parere del Fisco: il riaddebito dell’imposta di bollo è un ricavo o un compenso
Di diverso avviso, però, si è mostrata l’Agenzia delle entrate la quale, dopo aver ricordato preliminarmente che il documento deve essere in regola con l’imposta di bollo sin dall’origine, ha ritenuto come l’obbligo di corrispondere l’imposta in via principale sia posto a carico del prestatore d’opera.
Pertanto, la somma che da tale soggetto viene addebitata ha, secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, natura di compenso.
Conseguentemente, sulla stessa deve essere applicato lo specifico coefficiente di redditività al fine di addivenire alla determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato forfetariamente.
I precedenti
In realtà l’orientamento dell’Agenzia delle entrate non è del tutto nuovo essendosi già espressa con la circolare del 14 maggio 2021, n. 5 anche se riguardante un ambito diverso, ed in particolare le modalità di verifica delle condizioni al fine di fruire dei contributi a fondo perduto durante l’emergenza epidemiologica di Covid – 19.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini del computo del fatturato devono essere considerate anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo assolta.
Dalle indicazioni fornite con la risposta all’istanza di interpello in commento, sembra che il principio espresso abbia valore generale e non solo per i contribuenti che applicano il forfettario.
Il caso dei professionisti della sanità
Ad esempio, gli esercenti professioni sanitarie, le cui prestazioni sono esenti da IVA, devono assolvere l’imposta di bollo.
Le somme addebitate alla propria clientela dovrebbero essere considerate tra i compensi professionali imponibili che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 54 del TUIR.
Se la valenza della soluzione sarà confermata, tutti gli esercenti arti e professioni saranno di fatto obbligati ad adeguare il proprio piano dei conti e i parametri della contabilità.
Infatti, in conseguenza dell’operazione di trasferimento dei dati dalla contabilità ai modelli dichiarativi, dovranno confluire all’interno del quadro RE tra i compensi anche le spese addebitate alla propria clientela a titolo di imposta di bollo con un conseguente effetto sulla determinazione del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione ai fini IRPEF.
Riferimento: risposta ad istanza di interpello n. 428 del 12 agosto 2022 in tema di riaddebito dell’imposta di bollo in fattura
NdR: il bravissimo collega Dott. Filippo Mangiapane aveva già indirettamente trattato l’argomento su CommercialistaTelematico qualche anno fa, prevedendo in tempi non sospetti il parere dell’Agenzia delle Entrate: Il trattamento IVA delle spese riaddebitate ex articolo 15 e Il bollo sulle fatture esenti da IVA: dubbi sulla prassi invalsa
A cura di Nicola Forte
Martedì 30 Agosto 2022
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