Imposta di soggiorno, semplificati gli obblighi in vista della scadenza del 30 settembre

Diamo uno sguardo alle FAQ pubblicate dal MEF in tema di imposta di soggiorno, che semplificano notevolmente il nuovo adempimento annuale, rendendolo più “leggero”.
Le risposte fornite dal Dipartimento Finanze tengono conto dei principi dello Statuto del Contribuente e della “Legge Airbnb”

Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno: le Faq dal MEF

imposta di soggiorno faqIl Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato sul suo portale web le tanto attese FAQ relative alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, nuovo adempimento introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio, la cui presentazione è prevista per il 30 settembre.

La nuova dichiarazione presentava elementi di incertezza sugli obblighi dei titolari delle attività turistiche nel caso, molto comune, di presenza di un intermediario e/o di un annuncio su un portale OTA, che sono stati chiariti con la pubblicazione delle FAQ.

Le FAQ colmano un vuoto nella disciplina dell’imposta di soggiorno, fornendo nuovi tasselli al complesso quadro normativo formatosi in questi dodici anni dall’introduzione del contributo di soggiorno per Roma Capitale (DL 78/2010), e dell’imposta di soggiorno per tutti gli altri comuni (DLgs 23/2011), tributi estesi poi alle locazioni brevi con il DL 50/2017.

L’imposta di soggiorno è applicata da circa 1000 comuni nel territorio nazionale e per l’anno 2022 si prevedono incassi per 472 milioni di euro.

 

La convenzione Airbnb

Da marzo tutti i comuni che hanno deliberato l’imposta, possono aderire alla convenzione con Airbnb, richiedendo al portale statunitense di riscuotere alla fonte la tassa e riversarla nelle casse comunali.

Gli accordi Airbnb coi comuni sono una notevole semplificazione nei gravosi obblighi in materia di imposta di soggiorno di titolari e intermediari, le cui violazioni sono state in passato severamente punite applicando per i mancati o parziali riversamenti dell’imposta la costruzione giurisprudenziale prevista per l’agente contabile.

 

I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale

Le risposte più attese nelle FAQ ministeriali prevedono l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale per il gestore della struttura ricettiva o della locazione turistica in alcuni casi:

  • intermediario che riscuote l’imposta di soggiorno e la riversa al comune: la dichiarazione dovrà essere presentata dall’intermediario (FAQ n. 6);
     
  • soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 la dichiarazione annuale e/o le comunicazioni periodiche al comune: non sono obbligati a ripresentare per le stesse annualità la dichiarazione (FAQ nn. 8 e 9).

Quest’ultima indicazione, che comporterà l’esonero dalla presentazione per un numero molto elevato di soggetti, viene fornita in ossequio allo Statuto del Contribuente, secondo cui (art. 6, comma 4) “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, e avendo considerato che si tratta del primo anno di applicazione del nuovo obbligo dichiarativo.

 

La presentazione del Modello

Dall’anno 2022 lo scenario muterà nuovamente: il modello ministeriale sarà l’unico formato autorizzato per la dichiarazione annuale e sostituirà il Modello 21, nato per gli agenti contabili.

Si potrà effettuare la presentazione dei dati annuali dal 2022 entro il 30 giugno 2023 solo sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’esonero parziale

Nel caso di gestione diretta di alcune prenotazioni, è previsto invece un esonero parziale: oltre che dall’intermediario, la dichiarazione dovrà essere presentata anche dal gestore, limitatamente però ai soggiorni gestiti direttamente da quest’ultimo (FAQ n. 7).

 

La dichiarazione multipla

Interessante anche la finalità della dichiarazione multipla, chiarita nelle FAQ nn. 4, 23 e 28, in cui viene indicato che l’opzione per la dichiarazione multipla, contrassegnata dalla lettera M, deve essere effettuata solo nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello, eccedendo il numero di strutture ricettive contenute in un singolo modello, fissato in 1500 strutture (pari alla dimensione massima delle dichiarazioni inviate tramite Entratel/Fisconline, 3 MB).

In quel caso è necessario procedere all’invio di più dichiarazioni.

La dichiarazione multipla può anche essere adottata per gestire invii separati per unità gestite dallo stesso soggetto con differenti modalità (esempio: strutture imprenditoriali e non imprenditoriali gestite da una persona fisica – v. FAQ n. 28).

 

L’autonomia delle Province a statuto speciale del Trentino Alto Adige

L’ultima FAQ, la n. 29, riguarda infine le Province a statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Il MEF ritiene che, in ragione dell’autonomia di cui godono le Province autonome di Trento e di Bolzano, il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno non è applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive del territorio delle due Province.

La scadenza per la presentazione resta fissata al 30 settembre (scadenza originaria 30 giugno poi prorogata) ed è possibile predisporre la dichiarazione in due diverse modalità:

  1. applicazione web Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno, presente fra i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
     
  2. software di compilazione “commerciali” che generano il file da controllare, autenticare e trasmettere secondo le usuali modalità del fisco telematico.

 

Le FAQ del MEF sono presenti all’indirizzo: https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-telematica-dellimposta-di-soggiorno-FAQ/

 

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A cura di Sergio Lombardi

Mercoledì 21 settembre 2022